Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce l’Infondatezza dei Motivi
L’analisi di una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali sul concetto di ricorso inammissibile nel processo penale. Il caso in esame riguarda un individuo condannato per ricettazione che ha visto la sua impugnazione respinta per manifesta infondatezza. Questa decisione ribadisce principi consolidati sia in materia di responsabilità penale che di concessione delle attenuanti generiche, delineando i confini entro cui un ricorso può essere considerato valido.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di ricettazione, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione erano principalmente due: in primo luogo, si contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, sostenendo una violazione di legge; in secondo luogo, si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
L’Analisi del Ricorso e la Decisione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione di manifesta infondatezza e mancanza di specificità dei motivi addotti dal ricorrente.
La Manifesta Infondatezza del Ricorso Inammissibile
Il primo motivo, relativo alla presunta violazione di legge sulla responsabilità per ricettazione, è stato considerato privo di specificità e, comunque, palesemente infondato. La Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero correttamente e logicamente argomentato la sussistenza del delitto. In particolare, era stato chiaramente individuato il reato presupposto, ovvero l’alterazione di arma, un delitto previsto da una legge speciale (art. 3, legge n. 110/1975). Questo punto è fondamentale, poiché dimostra che la provenienza illecita del bene, elemento costitutivo della ricettazione, era stata adeguatamente provata.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la Cassazione ha richiamato il suo orientamento consolidato in materia. Secondo la giurisprudenza, il giudice di merito non è obbligato a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che motivi il suo diniego facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, come nel caso di specie, all’assenza di elementi positivi meritevoli di valutazione. La Corte d’Appello aveva già evidenziato la gravità del fatto, ritenendola un fattore sufficiente a giustificare sia il diniego delle attenuanti sia l’entità della pena inflitta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione sul principio secondo cui un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può limitarsi a una generica contestazione della sentenza impugnata. Deve, al contrario, presentare argomentazioni specifiche e pertinenti, in grado di evidenziare vizi logici o giuridici concreti nel ragionamento del giudice di merito. In questo caso, i motivi del ricorrente sono apparsi come un tentativo di rimettere in discussione la valutazione dei fatti, un’attività preclusa in sede di legittimità.
Il rigetto del motivo sulle attenuanti generiche si basa sulla discrezionalità del giudice di merito, il cui giudizio, se logicamente motivato, non è sindacabile in Cassazione. La gravità del fatto, già valorizzata dalla Corte territoriale, è stata considerata un elemento sufficiente a giustificare la decisione, superando implicitamente ogni altra possibile considerazione a favore dell’imputato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame conferma che la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede un’elevata specificità e fondatezza giuridica. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: le impugnazioni non possono essere utilizzate come un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma devono concentrarsi su precise violazioni di legge o vizi di motivazione. Per la difesa, ciò significa articolare motivi di ricorso che non si limitino a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, ma che individuino con precisione i punti deboli della sentenza impugnata sotto il profilo della legittimità.
Perché il ricorso contro la condanna per ricettazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era privo di specificità e manifestamente infondato, dato che la Corte d’Appello aveva correttamente individuato il reato presupposto. Il secondo motivo, sulle attenuanti generiche, era anch’esso manifestamente infondato.
Su quali basi un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, il giudice può negare le attenuanti generiche senza analizzare ogni singolo elemento favorevole. È sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi, come la gravità del fatto, o alla semplice assenza di elementi positivi degni di nota.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12799 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12799 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per ricettazione, è privo di specificità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell’imputato e la sussistenza del delitto contestato con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolar pag. 3, ove viene individuato il reato presupposto in quello di alterazione di arma di cui all’art. 3 legge n. 110 del 1975);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, m sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonc all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da t valutazione (si veda, in particolare, pag. 3, ove è stata sottolineata la gravità de fatto anche ai fini della determinazione della pena ritenuta congrua);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Pres ente Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore