Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione è Manifestamente Infondata
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, una fase delicata che richiede motivazioni solide e pertinenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi addotti sono ritenuti ‘manifestamente infondati’. Il caso analizzato riguarda un’impugnazione in materia di stupefacenti, dove la difesa contestava l’applicazione della recidiva.
I fatti del caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Napoli per un reato legato agli stupefacenti. La Corte di Appello, in un secondo momento, aveva parzialmente riformato la decisione, riqualificando il reato in una fattispecie di minore gravità (ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990) e riducendo la pena a 8 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa.
Nonostante la riduzione di pena, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo: un presunto vizio di motivazione e un’erronea applicazione della legge riguardo al riconoscimento della recidiva reiterata. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente giustificato la decisione di applicare tale aggravante.
La Decisione della Corte di Cassazione su un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a un livello precedente, stabilendo che l’impugnazione non possiede i requisiti minimi per essere discussa. La ragione di tale decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso, giudicato ‘manifestamente infondato’.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che la Corte d’Appello aveva, in realtà, argomentato in modo corretto e sufficiente le ragioni per cui riteneva di applicare la recidiva. I giudici di secondo grado avevano valorizzato una serie di elementi concreti e specifici:
1. I precedenti penali: L’imputato aveva a carico numerosi precedenti penali, un fattore che indica una tendenza a delinquere.
2. Il contegno processuale: Il comportamento tenuto dall’imputato durante il processo è stato un altro elemento considerato.
3. Le dichiarazioni della madre: Anche le dichiarazioni rese dalla madre dell’imputato sono state prese in considerazione come parte del quadro complessivo.
Secondo la Cassazione, l’insieme di questi elementi giustificava ampiamente la conclusione che l’imputato possedesse un’accentuata pericolosità sociale, legittimando così l’applicazione della recidiva contestata. Il motivo di ricorso, pertanto, non attaccava una vera e propria carenza di motivazione, ma tentava di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività che non è consentita in sede di legittimità.
Di conseguenza, dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che, quando un’impugnazione viene rigettata per manifesta infondatezza e non vi sono elementi che dimostrino una colpa del ricorrente, quest’ultimo debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione. Proporre un ricorso basato su motivi palesemente infondati non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione serve da monito sull’importanza di fondare le proprie impugnazioni su vizi concreti e argomentazioni giuridiche solide, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle relative sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo, relativo a un presunto errore nella valutazione della recidiva, è stato giudicato dalla Corte di Cassazione come manifestamente infondato.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare la recidiva?
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che si basava sui plurimi precedenti penali dell’imputato, sul suo contegno processuale e sulle dichiarazioni rese da sua madre, elementi che nel loro complesso indicavano un’accentuata pericolosità del soggetto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5871 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5871 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 25/11/2000
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il 29 febbraio 2024 la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza del 4 novembre 2022 con cui il Tribunale di Napoli, aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 1 di reclusione ed C 4000,00 di multa rideterminando la pena in complessivi mesi 8 di reclusione ed C 2000,00 di multa per effetto della riqualificazione della condotta contestata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge con riferimento alla ritenuta recidiva reiterata.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente argomentato circa l’applicazione della recidiva contestata dando rilievo ai plurimi precedenti penali gravanti sul prevenuto, sul suo contegno processuale ed alle dichiarazioni rese dalla madre i quali elementi complessivamente considerati inducono a ritenere l’accentuata pericolosità del prevenuto;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consiglier esttr:sAe :
il Presidente