Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Manifesta Infondatezza
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di quando un’impugnazione viene definita ‘generica’ e, di conseguenza, porta a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e pertinenti, specialmente quando si contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e si richiede un’ulteriore attività istruttoria in appello. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e la decisione dei giudici di legittimità.
I Fatti del Processo: dall’Evasione al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto e punito dall’articolo 385 del codice penale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di proporre ricorso per cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava su una presunta violazione di legge e su un vizio di motivazione della sentenza impugnata.
In particolare, la difesa lamentava la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, che avrebbe dovuto consistere nell’audizione della moglie dell’imputato. Secondo il ricorrente, tale testimonianza sarebbe stata cruciale per la sua difesa.
I Motivi del Ricorso: la Richiesta di Rinnovazione dell’Istruttoria
Il ricorrente ha fondato la sua impugnazione sulla necessità di sentire un nuovo testimone, la propria moglie, per chiarire la sua posizione. Questa richiesta, tuttavia, era già stata respinta dalla Corte d’Appello. Il ricorso in Cassazione mirava, quindi, a censurare tale diniego, sostenendo che avesse viziato la sentenza di secondo grado.
La difesa aveva prodotto delle dichiarazioni rese dalla moglie ai sensi dell’art. 391-bis del codice di procedura penale. Tuttavia, come vedremo, il contenuto di tali dichiarazioni si è rivelato controproducente per l’accoglimento del ricorso.
La Valutazione della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi proposti e li ha giudicati ‘manifestamente infondati’. La decisione di rigettare la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria da parte della Corte d’Appello è stata ritenuta corretta e immune da censure. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi che non superano un vaglio di serietà e pertinenza, come avvenuto nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha articolato la sua decisione su tre punti fondamentali.
In primo luogo, la sentenza d’appello non presentava alcuna carenza motivazionale. La ricostruzione dei fatti e la valutazione dell’elemento psicologico del reato erano state condotte in modo logico e coerente, rendendo superflua un’ulteriore attività istruttoria. La Corte ha sottolineato che la rinnovazione in appello è un istituto eccezionale, non un diritto automatico della parte.
In secondo luogo, la valutazione sulla non necessità dell’escussione testimoniale è stata definita ‘ineccepibile’. I giudici hanno il potere discrezionale di ammettere o meno nuove prove in appello, e tale potere è stato esercitato correttamente, poiché le prove già acquisite erano sufficienti per decidere.
Infine, e questo è il punto dirimente, le dichiarazioni della moglie, raccolte dal difensore, sono state qualificate come ‘generiche ed eccentriche’ rispetto all’oggetto della contestazione. Esse, infatti, si riferivano ad altri episodi, non pertinenti al fatto di evasione per cui l’imputato era stato condannato. Questa irrilevanza ha reso il motivo di ricorso ‘generico’, ovvero incapace di intaccare la logicità della sentenza impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: un ricorso per cassazione deve essere specifico, pertinente e non manifestamente infondato. Non è sufficiente denunciare un vizio in astratto, ma è necessario dimostrare come questo abbia concretamente inciso sulla decisione finale. La richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, in particolare, deve essere supportata da elementi di prova che siano non solo nuovi, ma anche decisivi e rilevanti. In assenza di tali requisiti, l’appello rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso esaminato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati e generici. La richiesta di audizione di un nuovo testimone è stata ritenuta superflua, dato che la sentenza d’appello era ben motivata e le dichiarazioni del testimone proposto erano irrilevanti per il caso in questione.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10742 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LANCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
OSSERVA
Il ricorso, avverso la condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., è proposto per motivi manifestamente infondati relativi alla denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell’istruttoria per escutere la moglie dell’imputato. La richiesta è stata correttamente disattesa dalla Corte, in presenza di sentenza che non presenta alcuna carenza motivazionale in punto di ricostruzione del fatto e dell’elemento psicologico, sulla scorta della ineccepibile valutazione di non necessità della escussione, vieppiù in presenza di dichiarazioni rese al difensore ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. pen. generiche ed eccentriche rispetto alla contestazione, perché relative ad altri episodi (cfr. s.i. pag. 3). Il ricorso, pertanto, è generico.
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Presidente