Ricorso Inammissibile per Resistenza: La Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Il caso riguarda un imputato condannato per il reato di resistenza che ha tentato di ribaltare la decisione della Corte d’Appello, ma si è scontrato con i rigorosi criteri di ammissibilità del ricorso.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di resistenza emessa nei confronti di un individuo. Dopo la conferma della sentenza da parte della Corte d’Appello di Milano, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
L’Appello e la Contestazione delle Motivazioni
Nel suo ricorso, la difesa ha contestato la motivazione della sentenza d’appello, sostenendo una lettura alternativa dei fatti e delle prove raccolte. In particolare, si è cercato di dimostrare che l’imputato non avesse agito con dolo, ovvero con la piena coscienza e volontà di commettere il reato, ma che si trovasse in uno stato confusionale, forse dovuto all’ubriachezza. Secondo la tesi difensiva, questa condizione avrebbe dovuto escludere la sua responsabilità penale. Tuttavia, questa linea argomentativa si basava su una rilettura delle testimonianze, un’attività non permessa in sede di Cassazione.
La Decisione della Cassazione: Quando un Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto categoricamente le argomentazioni dell’imputato, dichiarando il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali: genericità e manifesta infondatezza. I giudici hanno osservato che i motivi del ricorso non erano altro che una mera ripetizione di censure già esaminate e respinte con motivazione congrua e corretta dalla Corte d’Appello. Proporre una semplice “lettura alternativa dei fatti” non è sufficiente per accedere al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, ma di giudice della legittimità. Non può, quindi, rivalutare le prove e i fatti come farebbe un tribunale di primo o secondo grado. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta solida, in quanto si saldava a quella della sentenza di primo grado e, basandosi sulle testimonianze acquisite, aveva logicamente escluso lo stato di ubriachezza o confusionale dell’imputato come causa capace di annullare il dolo. Di conseguenza, il tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti è stato considerato un’istanza inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale decisione comporta due conseguenze pratiche significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i ricorsi temerari o palesemente infondati. Con questa pronuncia, la sentenza di condanna diventa definitiva e irrevocabile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era generico, manifestamente infondato e si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza evidenziare vizi di legittimità della sentenza impugnata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le testimonianze o i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non può riesaminare le prove o proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita nei gradi di giudizio precedenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dal giudice, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6716 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6716 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME sono inammissi per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure disattes con congrua e corretta motivazione;
rilevato che la contestazione della motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità per il reato di resistenza si risolve nella prospettazione di una lettura alter dei fatti e delle prove, non consentita in questa sede a fronte di una motivazione che si sald quella della sentenza di primo grado e, basandosi sulle testimonianze acquisite, ha escluso che l’imputato fosse ubriaco e avesse agito in stato confusionale, tale da escludere il dolo;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere stensore
Il Pr;ésid nte