Ricorso Inammissibile: L’Analisi di un Caso Pratico della Cassazione
Quando un ricorso presentato in Corte di Cassazione viene dichiarato inammissibile, significa che i giudici non entrano nemmeno nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come e perché ciò accada, delineando i confini di un ricorso inammissibile e le conseguenze per chi lo propone. Il caso riguarda un individuo condannato per la vendita di sostanze stupefacenti, il cui appello è stato respinto in quanto ritenuto palesemente privo di fondamento.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per la vendita di due dosi di eroina. Il processo di primo grado si era svolto con il rito del giudizio abbreviato, ma con una particolarità: era stato condizionato all’audizione di un testimone. Tuttavia, prima che l’esame potesse avere luogo, il testimone è deceduto. Il giudice di primo grado, preso atto dell’impossibilità di procedere con l’audizione, aveva proseguito con un giudizio abbreviato ‘secco’, basato sugli atti già presenti nel fascicolo delle indagini.
Contro la sentenza di condanna, confermata anche dalla Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando tre specifici aspetti della decisione.
I Motivi del Ricorso e le Decisioni dei Giudici di Merito
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre principali censure:
1. L’irregolarità del giudizio abbreviato: Si contestava la decisione del giudice di primo grado di procedere con un rito abbreviato non condizionato, nonostante la condizione iniziale fosse venuta meno a causa della morte del teste.
2. La responsabilità penale: L’imputato contestava la sua colpevolezza per la vendita delle dosi di eroina.
3. La mancata sospensione condizionale della pena: Si lamentava il diniego del beneficio della sospensione condizionale.
La Corte d’Appello aveva già confutato punto per punto tali doglianze. Aveva evidenziato come la stessa difesa, in un’udienza precedente, avesse dichiarato di rinunciare al teste qualora non fosse stato reperibile. La morte, dunque, rappresentava una ragione oggettiva e insuperabile che giustificava l’utilizzo delle dichiarazioni rese dal teste durante le indagini. Inoltre, la responsabilità era stata provata dalla percezione diretta dei fatti da parte degli agenti operanti e la sospensione condizionale era stata negata a fronte di una motivata prognosi sfavorevole, basata su plurimi procedimenti penali a carico dell’imputato.
Le Motivazioni della Cassazione: Quando un Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Le motivazioni offrono importanti spunti di riflessione sulla tecnica processuale.
La Manifesta Infondatezza del Primo Motivo
La Corte ha qualificato il primo motivo come ‘manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura’ già adeguatamente respinta in appello. I giudici hanno sottolineato un punto cruciale: la difesa aveva preventivamente accettato di rinunciare all’esame del testimone in caso di sua irreperibilità. La morte del teste non è altro che la forma più assoluta di impossibilità di escussione. Pertanto, lamentare la prosecuzione del giudizio sulla base degli atti esistenti era una contestazione pretestuosa e priva di fondamento giuridico. La Cassazione ribadisce così un principio fondamentale: le strategie processuali e le rinunce espresse dalla difesa hanno conseguenze vincolanti.
La Valutazione degli Altri Motivi e la Prognosi Sfavorevole
Anche il secondo e il terzo motivo, relativi alla responsabilità e alla mancata concessione della sospensione condizionale, sono stati ritenuti infondati. La responsabilità del ricorrente era emersa chiaramente dalla diretta osservazione dei fatti da parte degli agenti di polizia.
Particolarmente rilevante è il ragionamento sul diniego della sospensione condizionale. La Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito, basata su una ‘motivata prognosi sfavorevole’. Questa prognosi negativa non era astratta, ma ancorata a ‘plurimi e specifici procedimenti penali’, uno dei quali verificatosi solo tre giorni dopo i fatti per cui si procedeva. Tale circostanza dimostrava una tendenza a delinquere che rendeva ingiustificata la concessione del beneficio.
Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione conferma che un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza sollevare questioni di legittimità nuove e pertinenti. La dichiarazione di inammissibilità serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario. La decisione sottolinea inoltre come le scelte difensive, come la rinuncia a un teste, producano effetti non reversibili e come la valutazione della personalità del reo, basata su elementi concreti come i precedenti penali, sia determinante per la concessione di benefici come la sospensione condizionale della pena.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi sono stati giudicati manifestamente infondati e semplici ripetizioni di censure già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e valide questioni di diritto.
È legittimo proseguire con un giudizio abbreviato se il testimone, la cui audizione era condizione del rito, muore?
Sì, nel caso specifico è stato ritenuto legittimo. La Corte ha sottolineato che la stessa difesa aveva preventivamente dichiarato di rinunciare al testimone in caso di sua irreperibilità, e la morte rappresenta una causa di impossibilità assoluta che giustifica l’utilizzo delle dichiarazioni rese durante le indagini.
Su quali basi può essere negata la sospensione condizionale della pena?
Può essere negata sulla base di una ‘prognosi sfavorevole’ circa il futuro comportamento del condannato. In questa vicenda, il diniego era giustificato dalla presenza di molteplici e specifici procedimenti penali a carico del ricorrente, uno dei quali avvenuto pochi giorni dopo i fatti in giudizio, indicando una concreta tendenza a commettere ulteriori reati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6186 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta la decisione di primo grado che, pres atto della comunicata morte del teste a cui era stato condizionato il giudizio abbreviato, av ritenuto di procedere oltre con un giudizio abbreviato “secco”, è manifestamente infondato riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rileva come, ciò determinante, la stessa difesa avesse all’udienza precedente dichiarato di rinunciar all’esame del teste qualora non reperito e che l’impossibilità di escuterlo a ca dell’intervenuta morte costituisse ragione, desunta dagli atti, che non poneva alcun problem in ordine alla possibilità di utilizzare il verbale delle dichiarazioni rese nel corso delle i rilevato che analogo limite incontrano anche il secondo ed il terzo motivo con cui s contesta la ritenuta responsabilità del ricorrente nella vendita delle due dosi di er avvenuta sotto la diretta percezione degli operanti e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena in ragione della motivata prognosi sfavorevole in considerazione de plurimi e specifici procedimenti penali, uno dei quali verificatosi tre giorni dopo i fatti processo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024.