Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Furto
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una seconda possibilità per ridiscutere i fatti. Un’ordinanza recente chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi sono ‘manifestamente infondati’. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le sanzioni previste per chi tenta di forzarli.
I Fatti del Caso: un Furto e una Condanna
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di furto in abitazione, previsto dall’articolo 624-bis del codice penale. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità sulla base di elementi chiari e concordanti: l’imputato era l’unica persona a conoscenza della posizione del portafogli della vittima. Inoltre, un elemento decisivo era stata la restituzione della tessera bancomat, contenuta nel portafogli rubato, da parte dei genitori conviventi dell’imputato.
Nonostante la solidità del quadro probatorio delineato dai giudici di merito, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione della legge penale e un vizio nella motivazione della sentenza d’appello.
Il Ricorso per Cassazione e la sua Inammissibilità
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato come ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che l’unico motivo presentato dall’imputato era ‘manifestamente infondato’. La difesa, infatti, non introduceva nuovi elementi di diritto, ma si limitava a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo atteggiamento processuale si traduceva, in sostanza, nel tentativo di ottenere dai giudici di legittimità una nuova e diversa valutazione dei fatti, un’operazione preclusa in sede di Cassazione.
La Manifesta Infondatezza del Ricorso
La Corte ha evidenziato come la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua, logica e completa. I giudici d’appello avevano spiegato in modo esauriente perché le prove raccolte portavano a una sicura affermazione di responsabilità dell’imputato. Di fronte a una motivazione così solida, le critiche della difesa apparivano pretestuose e prive di qualsiasi fondamento giuridico, integrando così la ‘manifesta infondatezza’ che porta alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte non si è limitata a respingere il ricorso. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità ha comportato due precise conseguenze economiche per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: una conseguenza automatica per la parte soccombente.
2. Condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: i giudici hanno ravvisato una ‘colpa’ nel proporre l’impugnazione, data la sua evidente inammissibilità. Per questa ragione, hanno condannato il ricorrente a versare la somma di tremila euro. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare ricorsi dilatori o palesemente infondati che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano su un principio cardine del processo penale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi inferiori. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Nel caso di specie, il ricorrente ha tentato proprio di ottenere una rivalutazione dei fatti, proponendo critiche che erano già state adeguatamente affrontate e superate dalla Corte d’Appello. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui la riproposizione delle medesime questioni già decise, senza addurre nuovi e validi argomenti di diritto, rende il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un messaggio importante: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità concreti e non può essere utilizzato come un espediente per ritardare l’esecuzione di una condanna o per tentare di ottenere una revisione dei fatti. La declaratoria di un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma può comportare significative sanzioni economiche, come la condanna a versare una somma alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento guarda all’abuso dello strumento processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, è manifestamente infondato, ovvero quando i motivi proposti sono palesemente privi di fondamento e mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che la sua inconsistenza è così evidente da non richiedere un esame approfondito. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e congrua alla condanna, e il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza introdurre validi elementi di diritto.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in caso di colpa nell’impugnazione (come in questo caso), al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questa vicenda, la sanzione è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34397 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34397 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CECCANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 624 bis cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale si denuncia la violazione della l penale e il vizio di motivazione – è manifestamente infondato in quanto la Corte territoria indicato in maniera congrua e logica gli elementi posti a sostegno dell’affermazione di responsabi dell’imputato (rimarcando che egli era l’unico in grado di conoscere la posizione del portafogli vittima e che i suoi genitori conviventi hanno restituito la tessera bancomat, in esso contenu proprietario), avendo la difesa reiterate le doglianze prospettate con l’atto di appello e disatte Corte territoriale, in particolare prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzam di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delf,a ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/09/2025.