Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Manifesta Infondatezza
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano solidi e giuridicamente pertinenti. Se così non fosse, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, evidenziando il concetto di ‘manifesta infondatezza’ come causa di chiusura del processo.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti (D.P.R. 309/1990), che punisce i fatti di lieve entità. L’imputato, a seguito della sentenza della Corte di Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando unicamente aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, ovvero alla pena che gli era stata inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti e i motivi del ricorso, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, giudicando l’impugnazione non meritevole di essere discussa nel profondo.
La Rettifica della Pena da parte della Corte d’Appello
Un punto chiave della decisione risiede nel comportamento della Corte di Appello. I giudici di secondo grado, infatti, avevano già affrontato la questione della pena, procedendo a una ‘rettifica’ ai sensi dell’articolo 619 del codice di procedura penale. Questo articolo permette al giudice dell’impugnazione di correggere errori di diritto nella motivazione o errori nella determinazione della pena. La Corte d’Appello aveva quindi agito correttamente, sanando eventuali imprecisioni.
La Conseguenza di un Ricorso Inammissibile per Manifesta Infondatezza
Poiché l’unico motivo di ricorso verteva su una questione già correttamente risolta nel grado precedente, la Cassazione lo ha ritenuto ‘manifestamente infondato’. Di conseguenza, ha dichiarato l’inammissibilità dell’intero ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte è stata sintetica ma perentoria. I giudici hanno rilevato che l’unica censura mossa dal ricorrente, quella relativa alla sanzione, era palesemente priva di fondamento. La Corte di Appello aveva operato in modo corretto e conforme alla legge nel rettificare la pena. Presentare un ricorso basato su un presupposto errato, ovvero un presunto errore nel calcolo della pena già corretto, rende l’impugnazione futile e, quindi, inammissibile. La pronuncia di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, la cui entità è determinata dalla Corte in base alla colpa del ricorrente nell’aver adito il giudizio di legittimità senza valide ragioni.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere liberamente i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Proporre motivi di ricorso manifestamente infondati non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta conseguenze economiche negative per il ricorrente. La decisione sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di impugnare una sentenza, per evitare di incorrere in una dichiarazione di inammissibilità che preclude ogni ulteriore esame della vicenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo di appello, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato giudicato manifestamente infondato.
Cosa aveva fatto la Corte d’Appello riguardo alla pena?
La Corte d’Appello aveva già correttamente proceduto alla rettifica della pena, applicando l’articolo 619 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44656 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44656 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il 22/07/1985
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 18875/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unica censura relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, dal momento che la Corte di appello ha correttamente proceduto alla rettifica della pena ex art. 619 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024