Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce la Manifesta Infondatezza
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti siano solidi e giuridicamente pertinenti. Un ricorso inammissibile rappresenta non solo un esito negativo, ma anche la constatazione che l’atto introduttivo mancava dei presupposti minimi per essere esaminato nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la manifesta infondatezza delle censure, specialmente quelle relative al trattamento sanzionatorio, conduca a tale declaratoria.
Il Fatto: Una Condanna per Reati Minori e l’Appello sulla Pena
Il caso analizzato trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti, che disciplina le ipotesi di lieve entità. L’imputato, non contestando la propria colpevolezza, decideva di presentare ricorso per Cassazione, ma limitando le proprie doglianze a un unico aspetto: il trattamento sanzionatorio. In altre parole, la difesa riteneva che la pena inflitta fosse eccessiva o ingiustificata.
La Decisione della Cassazione e il concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi del ricorso, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione sollevata (cioè se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello precedente, valutando la stessa ammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha ritenuto che l’unica censura proposta fosse “manifestamente infondata”.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è stata concisa ma perentoria. I giudici hanno stabilito che le argomentazioni della Corte d’Appello a sostegno della pena inflitta erano sorrette da una motivazione “sufficiente e non illogica”. Inoltre, la sentenza impugnata aveva già preso in adeguata considerazione le deduzioni difensive presentate nei gradi di merito.
Quando la motivazione di una sentenza è logica, coerente e completa, e risponde alle obiezioni della difesa, una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni in Cassazione, senza evidenziare vizi specifici di legittimità (come una manifesta illogicità), rende il ricorso privo di fondamento in modo evidente. Di conseguenza, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Declaratoria di Inammissibilità
L’ordinanza della Cassazione comporta conseguenze significative per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna della Corte d’Appello. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità. Infine, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. Questa vicenda sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione su vizi concreti e non su una generica contestazione delle valutazioni di merito del giudice precedente.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché è privo dei requisiti richiesti dalla legge. In questo caso, è stato ritenuto inammissibile perché l’unica censura era manifestamente infondata.
Perché il ricorso è stato considerato ‘manifestamente infondato’?
Perché la motivazione della sentenza impugnata riguardo al trattamento sanzionatorio era ritenuta sufficiente, non illogica e aveva già considerato adeguatamente le argomentazioni difensive. Pertanto, la censura del ricorrente appariva chiaramente priva di fondamento.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44647 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44647 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 27/06/1973
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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N. 18773/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i Motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unica censura relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024