Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Droga
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile perché basato su motivi ritenuti ‘manifestamente infondati’. Analizzeremo come la Suprema Corte ha confermato una decisione di condanna per spaccio di sostanze stupefacenti, sottolineando l’importanza di motivazioni solide da parte dei giudici di merito e i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una sentenza della Corte d’Appello che aveva ritenuto un soggetto responsabile di reati legati agli stupefacenti. La condanna si basava in modo significativo sulle dichiarazioni di un acquirente, il quale aveva fornito agli inquirenti informazioni dettagliate sui suoi fornitori. Secondo la Corte territoriale, la testimonianza era precisa e attendibile, poiché il dichiarante era stato in grado di indicare nomi, soprannomi e persino i numeri di telefono delle persone coinvolte. A rafforzare questo quadro probatorio vi era il fatto che le indagini erano scattate proprio a seguito del monitoraggio di uno scambio di droga da parte delle forze dell’ordine, che aveva portato all’identificazione dell’acquirente stesso.
I Motivi del Ricorso e la Manifesta Infondatezza
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, censurando la parte della decisione che affermava la sua responsabilità. Il fulcro del suo ricorso era un attacco all’attendibilità del dichiarante, cercando di minare le fondamenta su cui poggiava la sentenza di condanna. Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente liquidato tali motivi, definendoli ‘manifestamente infondati’. Questo giudizio si basa sul fatto che la Corte d’Appello aveva già esaminato e risolto la questione dell’attendibilità, fornendo una spiegazione logica e coerente delle ragioni per cui la testimonianza era stata considerata credibile.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
Di fronte a un ricorso che non presenta argomenti nuovi o capaci di scalfire la logicità della sentenza impugnata, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta tre conseguenze dirette per il ricorrente:
1. La conferma definitiva della sentenza di condanna.
2. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali.
3. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha spiegato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché le motivazioni della Corte d’Appello erano complete e logicamente ineccepibili. I giudici di secondo grado avevano chiarito perché il racconto del dichiarante fosse preciso e attendibile. Quest’ultimo aveva potuto elencare con dovizia di particolari tutti i soggetti che, per un lungo periodo, lo avevano rifornito di sostanza stupefacente, includendo nomi completi e contatti telefonici. Inoltre, la credibilità delle sue affermazioni era rafforzata dal fatto che uno scambio era stato direttamente monitorato dai verbalizzanti, i quali avevano avviato le indagini proprio per identificare l’acquirente. Pertanto, criticare la valutazione dei fatti operata dalla Corte territoriale senza evidenziare vizi logici o giuridici evidenti rende il ricorso manifestamente infondato.
Le Conclusioni
L’ordinanza riafferma un principio cardine del sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare le prove, come la credibilità di un testimone, ma verificare che la decisione del giudice precedente sia stata presa nel rispetto della legge e con una motivazione coerente e non contraddittoria. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già adeguatamente risolte, senza sollevare reali vizi di legittimità, esso è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione serve anche come monito, sanzionando l’abuso dello strumento processuale e garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi sono stati giudicati ‘manifestamente infondati’. L’imputato ha contestato l’attendibilità di un testimone, ma la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse già motivato in modo logico e sufficiente le ragioni della sua credibilità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Su quali elementi si basava l’attendibilità del testimone nel caso di specie?
L’attendibilità del testimone si basava sulla sua capacità di fornire dettagli precisi, come nomi, soprannomi e numeri di telefono dei fornitori. La sua testimonianza è stata inoltre corroborata dal fatto che uno scambio di droga era stato direttamente monitorato dalle forze dell’ordine.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44620 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44620 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 01/01/1990
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenut la responsabilità del ricorrente è manifestamente infondato avendo la Corte territorial spiegato le ragioni che hanno fatto ritenere attendibile il dichiarante e preciso il suo ric avendo costui potuto enunciare tutti i nomi e soprannomi dei soggetti (compresi i numeri di telefono contattati) che per un rilevante arco di tempo lo avevano rifornito di sostan stupefacente, tenuto conto che uno scambio era stato monitorato dai verbalizzanti che avevano attivato le indagine tese ad identificare proprio l’acquirente (pag. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024