Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta per Manifesta Infondatezza
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, una decisione che comporta conseguenze significative per il ricorrente.
Il caso in esame riguarda un individuo condannato per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale, la cui impugnazione è stata stroncata sul nascere dalla Suprema Corte. Vediamo perché.
I Fatti del Caso
Un soggetto, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione. L’oggetto della sua contestazione non era la colpevolezza in sé, ma aspetti legati al trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente lamentava la congruità della pena inflitta e, soprattutto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di secondo grado.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, nel valutare il ricorso, non ha riesaminato i fatti o la decisione della Corte d’Appello nel merito. Si è invece concentrata su un aspetto preliminare: la fondatezza stessa dei motivi di ricorso. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La ragione di tale decisione risiede nel fatto che il motivo addotto dal ricorrente è stato qualificato come ‘manifestamente infondato’. Questo significa che le argomentazioni presentate erano così palesemente prive di pregio giuridico da non meritare neppure una trattazione approfondita.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è chiara e si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità. La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione ‘logica, coerente e puntuale’ sia sulla determinazione della pena sia sulla decisione di non concedere le attenuanti generiche. Quando la motivazione del giudice di merito è immune da vizi logici o giuridici, non spetta alla Cassazione sostituire la propria valutazione a quella già correttamente espressa.
In sostanza, il ricorso non presentava alcun valido argomento giuridico capace di incrinare la solidità del ragionamento seguito nella sentenza impugnata. La contestazione si risolveva in una semplice, e inammissibile, richiesta di una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La manifesta infondatezza ha quindi portato a una dichiarazione di inammissibilità, chiudendo definitivamente la vicenda processuale.
Le conclusioni
La declaratoria di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, come nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni meramente dilatorie o pretestuose. Questa ordinanza ribadisce l’importanza di strutturare i ricorsi per Cassazione su censure specifiche e giuridicamente fondate, evitando di riproporre questioni di merito già adeguatamente risolte nei gradi precedenti.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come nel caso esaminato, quando i motivi proposti sono considerati ‘manifestamente infondati’, ovvero palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico che possa giustificare un esame nel merito.
Cosa ha contestato il ricorrente nel caso specifico?
Il ricorrente non ha contestato la sua colpevolezza per il reato di evasione, ma ha criticato la decisione della Corte d’Appello riguardo la congruità della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45322 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45322 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MADDALONI il 19/12/1983
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata.
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio ed, in modo particolare, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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