Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Difetto di Motivazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui criteri di valutazione di un ricorso inammissibile per Cassazione, specialmente quando l’imputato lamenta un presunto difetto di motivazione da parte della Corte d’Appello. Con la pronuncia n. 45082 del 2024, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il semplice richiamo alla sentenza di primo grado non costituisce, di per sé, un vizio di motivazione, se la Corte d’Appello dimostra di aver comunque esaminato e risposto alle specifiche critiche sollevate dall’appellante.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto in abitazione, previsto dall’art. 624bis del codice penale, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe svolto un’autonoma valutazione dei motivi di gravame, ma si sarebbe limitata a confermare la decisione del primo giudice attraverso un mero richiamo per relationem alle sue argomentazioni, senza un reale vaglio critico.
Analisi del Ricorso Inammissibile
La difesa dell’imputato ha basato la sua intera strategia su un presunto difetto di motivazione. Si sosteneva che la Corte territoriale avesse eluso il suo dovere di fornire una risposta puntuale e argomentata ai motivi di appello, optando per una comoda adesione alla sentenza di primo grado. Questa pratica, se condotta in modo acritico e apodittico, può effettivamente integrare un vizio di legittimità, poiché svuota di contenuto il diritto di impugnazione. Tuttavia, come vedremo, la Cassazione ha ritenuto che in questo caso specifico non si fosse verificata tale ipotesi.
La Decisione della Cassazione e il concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Suprema Corte ha sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello aveva esaminato congruamente i motivi di appello. La motivazione della sentenza di secondo grado, sebbene potesse richiamare le conclusioni del primo giudice, dava compiutamente atto delle ragioni alla base della loro condivisione e forniva un’adeguata argomentazione in risposta alle doglianze espresse nell’atto di appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Cassazione si fonda sulla distinzione tra un richiamo per relationem legittimo e uno illegittimo. È legittimo quando la Corte d’Appello, pur condividendo l’impianto argomentativo del primo giudice, dimostra di aver preso in carico le specifiche critiche dell’appellante e di averle confutate con proprie considerazioni, anche se sintetiche. In questo caso, la Corte territoriale ha superato il vaglio di legittimità perché non si è limitata a un rinvio passivo, ma ha dialogato con i motivi di appello, confermando la solidità della prima sentenza. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’, ovvero privo di qualsiasi possibilità di accoglimento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia stabilisce che non è sufficiente lamentare un richiamo alla sentenza di primo grado per ottenere l’annullamento della decisione d’appello. È necessario dimostrare che tale richiamo sia stato meramente formale e non accompagnato da un’effettiva e autonoma valutazione delle critiche mosse dall’appellante. La decisione comporta, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria per aver proposto un’impugnazione palesemente infondata.
Quando un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è ‘manifestamente infondato’, cioè quando i motivi presentati sono chiaramente e palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico o fattuale.
È sufficiente per la Corte d’Appello richiamare la sentenza di primo grado per motivare la propria decisione?
No, non è sufficiente un mero richiamo acritico. Tuttavia, la Cassazione ritiene legittimo il richiamo per relationem se la Corte d’Appello dimostra di aver comunque esaminato nel merito i motivi di appello e di aver dato compiutamente atto delle ragioni per cui condivide le conclusioni del primo giudice, rispondendo alle specifiche doglianze.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45082 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45082 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 24/11/1979
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata in ordine reato previsto dall’art.624bis cod.pen.
E’ inammissibile, in quanto manifestamente infondato, l’unico motivo di ricorso nel quale l’imputato ha lamentato il difetto di motivazione deducendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare per relationem gli argomenti contenuti nella sentenza di primo grado, senza procedere a un effettivo vaglio de motivi di appello.
Difatti, la Corte territoriale ha congruamente esaminato nel merito i motivi d appello, dando compiutamente atto delle ragioni poste alla base della condivisione delle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado e con adeguata argomentazione in ordine alle doglianze espresse nell’atto di appello.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
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