Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi
La Corte di Cassazione ha recentemente fornito un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene rigettato senza un esame del merito. Con l’ordinanza n. 44857 del 2024, i giudici hanno respinto un’impugnazione che si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e disattese dalla Corte d’Appello. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza per ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, già condannato nei primi due gradi di giudizio per un reato previsto dall’articolo 610 del codice penale. L’unico motivo di ricorso sollevato dinanzi alla Suprema Corte contestava l’erronea applicazione della legge penale, sostenendo che i fatti accertati non integrassero la fattispecie di reato contestata. In sostanza, il ricorrente chiedeva una nuova valutazione della sua vicenda processuale, sperando in un esito diverso.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel vivo della questione, ma si è concentrata sulla struttura e sulla sostanza dell’impugnazione stessa. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati erano una semplice e ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello e puntualmente rigettati dalla Corte di merito.
La Natura del Profitto nell’Art. 610 c.p.
Pur dichiarando l’inammissibilità, la Corte ha accennato a uno degli argomenti di merito, relativo alla natura del profitto nel reato contestato. Richiamando la ‘consolidata giurisprudenza di legittimità’, ha ricordato che il concetto di profitto non è limitato a un vantaggio patrimoniale, ma può consistere in ‘qualsiasi utilità, anche morale’. Questo punto, già chiarito dalla Corte d’Appello, ha ulteriormente evidenziato come il ricorso non presentasse validi argomenti di diritto da esaminare.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni alla base della decisione sono nette e seguono un principio cardine del nostro sistema processuale. Il ricorso per cassazione non può essere una mera riproposizione di questioni di fatto già ampiamente discusse e decise nei gradi di merito. L’appello alla Suprema Corte deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o vizi procedurali.
Nel caso di specie, i motivi sono stati giudicati ‘fattuali e comunque manifestamente infondati’. La Corte ha specificato che limitarsi a copiare e incollare le argomentazioni del precedente appello, senza criticare in modo specifico e pertinente la logica giuridica della sentenza impugnata, svuota il ricorso della sua funzione. Tale pratica trasforma l’impugnazione in un tentativo sterile di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza funge da monito per chiunque intenda presentare ricorso in Cassazione. È indispensabile formulare censure che attengano a questioni di diritto, evidenziando gli errori commessi dal giudice precedente nell’interpretare o applicare le norme. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, qui fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende. La decisione, quindi, rafforza il ruolo della Cassazione come custode della legge e non come giudice dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre in modo identico (‘pedissequa reiterazione’) motivi già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, specialmente se tali motivi sono di natura fattuale e manifestamente infondati.
Che tipo di ‘profitto’ è richiesto per il reato di cui all’art. 610 del codice penale?
La Corte ribadisce che, secondo la giurisprudenza consolidata, il profitto menzionato dalla norma non deve essere necessariamente economico, ma può consistere in qualsiasi tipo di utilità, inclusa quella di natura morale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto dell’appello, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44857 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44857 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PONTEDERA il 25/07/1968
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in punto di mancata sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all’art 610 cod. pen., è fondato su motivi fattuali e comunque manifestamente infondati, a fronte della consolidata giurisprudenza di legittimità, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pp. 2-3, in tema di natura del profitto, che può consistere in qualsiasi utilità, anche morale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
Il Consigliere COGNOME