Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Manifestamente Infondati
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio per far valere le proprie ragioni, ma non tutte le impugnazioni superano il vaglio della Suprema Corte. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando quando i motivi proposti sono considerati ‘manifestamente infondati’ e quali sono le conseguenze. Il caso riguarda una condanna per oltraggio a un magistrato in udienza, ma i principi espressi hanno una valenza generale.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello
La vicenda trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 343 del codice penale, ovvero oltraggio a un magistrato durante un’udienza. L’imputato, non accettando la decisione, proponeva appello, ma la Corte territoriale confermava la sentenza di primo grado. Ritenendo di aver subito un’ingiustizia e che i fatti fossero stati valutati erroneamente, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi all’ultimo grado di giudizio per ribaltare l’esito del processo.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità. La Corte ha osservato che i motivi presentati dal ricorrente non introducevano nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata. Al contrario, si trattava di una semplice riproposizione delle stesse censure già ampiamente esaminate e respinte con argomentazioni corrette e logiche dalla Corte d’Appello.
La Manifesta Infondatezza dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ‘manifesta infondatezza’. La Cassazione ha chiarito che il tentativo del ricorrente di fornire una valutazione alternativa dei fatti, basata sugli stessi elementi già considerati (come il verbale d’udienza), non costituisce un valido motivo di ricorso. Proporre una diversa ricostruzione dei fatti non è compito della Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito. Poiché le argomentazioni erano semplici ripetizioni di doglianze già vagliate, il ricorso è stato ritenuto palesemente privo di fondamento.
La Sorte della Memoria Difensiva
Nemmeno la memoria difensiva, depositata in vista dell’udienza, è riuscita a salvare le sorti del ricorso. Anche in questo atto, infatti, venivano riproposte le medesime argomentazioni, rendendo anche la memoria soggetta alla stessa valutazione di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state lineari e rigorose. Un ricorso per Cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già decise nei gradi di merito, senza sollevare vizi di legittimità (cioè violazioni di legge o difetti di motivazione). Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare i fatti, un’attività che esula dalle sue competenze. La ripetitività delle censure, già adeguatamente respinte dal giudice precedente con argomenti giuridicamente solidi, rende l’impugnazione ‘manifestamente infondata’. Questo principio serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte di Cassazione venga oberata da ricorsi meramente dilatori o che cercano una terza valutazione del merito della causa.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, come di prassi. Inoltre, e questo è un aspetto deterrente fondamentale, ha imposto il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che impegnano inutilmente le risorse della giustizia. La decisione, infine, ha anche respinto la richiesta di liquidazione delle spese legali avanzata dalla parte civile, poiché il suo intervento, limitato a una memoria che chiedeva l’inammissibilità, non è stato ritenuto un contributo rilevante ai fini della decisione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero quando si limita a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice del merito, senza sollevare reali questioni di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
La parte civile ha sempre diritto al rimborso delle spese legali se il ricorso della controparte è inammissibile?
No. Come stabilito in questa ordinanza, se il contributo della parte civile alla decisione è minimo o irrilevante (ad esempio, limitandosi a chiedere l’inammissibilità con una memoria), la Corte può rigettare la richiesta di liquidazione delle spese legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47525 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47525 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CONVERSANO 11 16/07/1967
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso, relativo a condanna per il reato di cui all’art. 343 cod. pen., è proposto per motivi riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sicchè la ricostruzione proposta, anche al fine di asseverare la sussistenza di condizioni riconducibili all’esercizio del diritto, si risolve nella proposta dell’alternati valutazione dei fatti, documentati dal verbale di udienza, aspetti che, del resto, sono stati puntualmente esaminati dalla Corte di appello (pag. 6 e ss. della sentenza impugnata).
Il motivo di ricorso è, pertanto, anche manifestamente infondato.
Rilevato che le argomentazioni vengono riproposte con la memoria difensiva, depositata in vista dell’odierna udienza, il cui contenuto non si salva, pertanto, votZtAkte, cu- dallarammissibilità.
Ritenuto, altresì, che va rigettata la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile limitatasi a sollecitare, con una memoria, la declaratoria di inammissibilità del ricorso già fissato per la decisione dinanzi alla Sezione Settima della Corte (cfr. Sez. 7, Ord. n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974) e che, pertanto, nessun contributo rilevante ai fini della decisione ha apportato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024