Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14067 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14067 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4518/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 2009/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il 30/10/1980
avverso la sentenza del 14/06/2024 della Corte d’appello di Bologna
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata, confermativa della penale responsabilità dell’imputato per i reati di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 de 2011 (capo A), agli artt. 56 e 393 cod. pen. (capo B) e all’art. 385 cod. pen. (capo C); esaminato il ricorso;
Ritenuto che il primo motivo risulta manifestamente infondato, nella parte in cui censura la mancata derubricazione della tentata ragion fattasi in minaccia, già motivatamente giustificata dal giudice a quo sulla base di insuperate argomentazioni;
che identica valutazione va riservata al medesimo primo motivo in punto di prescrizione, non incidendo sulla relativa disciplina (e, in particolare, sul termine minimo di sei anni, ex art. 157, primo comma, cod. pen.) la natura solo tentata del delitto di cui al capo B);
che, quanto al secondo motivo di ricorso, riguardante i temi della recidiva, delle attenuanti generiche e della pena, le relative giudiziali valutazioni appaiono all’evidenza sorrette da adeguata e logica motivazione;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME