Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Manifesta Infondatezza in Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima possibilità per contestare una condanna, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un ricorso inammissibile è un ostacolo procedurale che blocca l’analisi della Corte. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando e perché un ricorso viene respinto senza nemmeno entrare nel vivo delle questioni sollevate, fornendo preziose indicazioni per chiunque si approcci al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Il Furto Aggravato e l’Appello
Due individui venivano condannati in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la pena in senso più favorevole agli imputati, confermava la loro responsabilità penale. In particolare, veniva riconosciuta l’aggravante di aver sottratto beni destinati a pubblico servizio, una circostanza che ha un peso significativo non solo sulla pena, ma anche sulle condizioni di procedibilità del reato.
Contro questa decisione, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi di doglianza.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto nel merito ai ricorrenti, ma che i loro ricorsi non superavano un vaglio preliminare di ammissibilità per vizi procedurali e di impostazione. Vediamo nel dettaglio le ragioni.
Primo Motivo: La Ripetizione delle Doglianze e la Manifesta Infondatezza
Entrambi i ricorrenti contestavano la sussistenza dell’aggravante legata alla destinazione a pubblico servizio dei beni rubati. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato che i loro motivi di ricorso non facevano altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Non veniva evidenziato un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata, ma si tentava semplicemente di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti. Questo approccio è inammissibile in Cassazione, il cui compito non è rivalutare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge. Tale impostazione rende il motivo “manifestamente infondato”.
Secondo Motivo: La Novità della Questione in Cassazione
Uno dei due ricorrenti ha sollevato, per la prima volta in Cassazione, la questione della mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, relativo alla “particolare tenuità del fatto”. La Corte ha dichiarato questo motivo inammissibile perché “inedito”. La legge processuale, infatti, stabilisce che non si possono presentare in Cassazione questioni che non siano state specificamente devolute alla cognizione del giudice d’appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, ha ribadito che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non si possono semplicemente riproporre le stesse lamentele respinte in appello sperando in un esito diverso. È necessario, invece, individuare e argomentare specifici vizi della sentenza impugnata, come la violazione di legge o il difetto di motivazione.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato l’importanza del principio devolutivo dell’appello: il giudizio di Cassazione è circoscritto alle questioni già dibattute nei gradi precedenti. Introdurre un argomento nuovo in sede di legittimità, come la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto, è una strategia processualmente non corretta e destinata all’insuccesso.
Infine, la Corte ha confermato un punto di diritto sostanziale: la sussistenza dell’aggravante della destinazione a pubblico servizio dell’oggetto del furto rende il reato procedibile d’ufficio. Ciò significa che l’azione penale può essere esercitata indipendentemente dalla volontà (querela) della persona offesa, rendendo irrilevanti le contestazioni sul punto.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
L’ordinanza in esame è un monito fondamentale: per avere una speranza di successo in Cassazione, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile. Non basta essere convinti delle proprie ragioni; è essenziale articolarle secondo le rigide regole del giudizio di legittimità. Evitare la mera ripetizione di argomenti già respinti e assicurarsi di aver sollevato tutte le questioni rilevanti già in sede di appello sono passi cruciali. Un ricorso inammissibile non solo porta alla condanna al pagamento delle spese processuali, ma preclude definitivamente la possibilità che la Suprema Corte esamini il caso nel merito.
È possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso non discussi in Appello?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all’art. 131-bis c.p. proprio perché si trattava di una questione “inedita”, ovvero non specificamente sottoposta all’attenzione della Corte d’Appello, e non rientrante tra quelle rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado.
Cosa rende un ricorso “manifestamente infondato” agli occhi della Cassazione?
Un ricorso è considerato manifestamente infondato quando si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte dal giudice precedente, senza individuare specifici vizi di legittimità (come errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione) e proponendo invece una semplice e diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
In caso di furto di un bene destinato a pubblico servizio, è necessaria la querela della vittima per procedere penalmente?
No, non è necessaria. La Corte ha chiarito che la sussistenza dell’aggravante della destinazione a pubblico servizio dell’oggetto del furto (art. 625, n. 7, c.p.) comporta la procedibilità d’ufficio del reato. Di conseguenza, l’azione penale prosegue indipendentemente dalla presentazione di una querela da parte della persona offesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19902 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19902 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CALTAGIRONE il 16/01/1980 COGNOME NOME nato il 05/07/1975
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Co dì appello di Catania che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone l’affermazione di responsabilità per il delitt aggravato;
ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi (con cui sono state dedotte la vi della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggra all’art. 625, n. 7 cod. pen. e, quanto al ricorso del COGNOME, il mancato riconoscimento dei di cui all’art. 47 cod. pen.), lungi dal muovere compiute censure di legittimità, si limitan le doglianze prospettate con l’atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, pros diversa ricostruzione dei fatti per il tramite di enunciati assertivi, senza addurre effe travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01), il c superflua ogni ulteriore considerazione; ne consegue che essi sono manifestamente infondati parte in cui assumono l’improcedibilità del reato, per difetto di querela, poiché dalla l’aggravante della destinazione a pubblico servizio dell’oggetto del furto, consegue la pro d’ufficio;
ritenuto che il secondo motivo del ricorso di COGNOME (che assume la violazione della penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzion manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha indicato i logica e conforme al diritto gli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. che ha valorizzato (cfr. spec. p. 5 della sentenza impugnata) nell’esercizio del potere dis ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; S 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso di COGNOME (che deduce la violazione della legge in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.) è inedito e «non posso dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia co omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tra sì tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che no possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, COGNOME Rv. 277637 – 01 quanto alla violazione di legge – richiama il dìsposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pe n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME Rv. Rv. 282095 – 01, non massimata sul punto, che ric l’art. 606, comma 3, cit.); il che esime da ogni altra considerazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui co ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione ( cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinar euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/02/2025.