Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22871 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22871 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Casablanca (MAROCCO) il 19/04/1969
avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte d’appello di Bari
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati;
che, invero, le doglianze difensive, inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle opposte circostanze, nonchØ all’eccessività del trattamento sanzionatorio, sono palesemente smentite dalla lettura del provvedimento impugnato;
che, infatti, i giudici del merito hanno rideterminato il trattamento sanzionatorio partendo da una pena base corrispondente al minimo edittale e, esclusa l’unica aggravante contestata, hanno riconosciuto le attenuanti generiche, applicandole nella massima estensione (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME