Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su un Caso di Manifesta Infondatezza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, sottolineando le gravi conseguenze per chi presenta un’impugnazione con motivi generici e privi di fondamento. Il caso riguarda un imputato che, dopo la condanna in Corte d’Appello, ha tentato la via del ricorso per cassazione, vedendoselo respingere con una condanna accessoria al pagamento di spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme i passaggi chiave di questa decisione.
Il Contesto del Ricorso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di una città del Sud Italia. L’imputato, attraverso il suo legale, ha impugnato la decisione dei giudici di secondo grado, cercando di ottenere un annullamento della condanna. Il fulcro del ricorso verteva, tra le altre cose, sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, un istituto che esclude la sanzione penale quando l’offesa al bene giuridico protetto è minima.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su una duplice valutazione: i motivi addotti sono stati giudicati sia generici che manifestamente infondati.
I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione adeguata e priva di vizi logici o giuridici per escludere la tenuità del fatto. Il ricorso, invece di contestare specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata con elementi di novità, si è limitato a riproporre questioni già vagliate e respinte, risultando così privo della necessaria specificità richiesta per un’impugnazione in sede di Cassazione.
Le Conseguenze Economiche della Decisione
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha applicato le conseguenze previste dalla legge. Il ricorrente è stato condannato a:
1. Pagare le spese processuali, ovvero i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. Versare la somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria viene irrogata perché si presume che chi propone un ricorso manifestamente infondato abbia agito con colpa, abusando dello strumento processuale e gravando inutilmente il sistema giudiziario. La Corte ha richiamato un noto principio della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), secondo cui non è possibile evitare tale condanna se non si dimostra di aver agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state concise ma nette. Il ricorso è stato considerato inammissibile perché non ha superato il vaglio preliminare di fondatezza. I giudici hanno ritenuto che l’appello non presentasse argomenti validi per mettere in discussione la logicità e la correttezza giuridica della sentenza di secondo grado. La Corte territoriale aveva già spiegato in modo esauriente perché il fatto contestato non potesse essere considerato ‘tenue’. Il tentativo di riproporre la stessa tesi in Cassazione senza nuovi e solidi argomenti è stato visto come un’azione dilatoria e priva di seria base giuridica, giustificando pienamente la dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il merito dei fatti. È uno strumento di controllo della legittimità delle decisioni dei giudici precedenti. Proporre un ricorso con argomentazioni generiche, ripetitive o palesemente infondate non solo è inutile ai fini di ottenere una riforma della sentenza, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. La decisione serve da monito: le impugnazioni devono essere ponderate e basate su vizi concreti e specifici della sentenza contestata, pena la sanzione non solo processuale ma anche economica.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘manifestamente infondato’?
Significa che i motivi presentati a sostegno del ricorso appaiono, già da una prima e sommaria analisi, privi di qualsiasi fondamento giuridico o logico, tanto da non meritare un esame approfondito nel merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte senza fondate ragioni.
Perché la Corte ha ritenuto che non sussistesse il presupposto della ‘tenuità del fatto’?
La Corte di Cassazione non ha riesaminato la questione nel merito, ma ha constatato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per escludere la tenuità del fatto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non ha saputo contestare efficacemente tale motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1411 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1411 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 27/05/1998
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato e generico, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, in merito alla insussistenza del presupposto della tenuità del fatt le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.