Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Motivi Manifestamente Infondati
Quando un cittadino impugna una sentenza di condanna, spera di poter ribaltare la decisione davanti a un giudice superiore. Tuttavia, non tutti i ricorsi arrivano a un esame nel merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché certi motivi di appello non possono essere accolti in sede di legittimità. Il caso riguarda un uomo condannato per resistenza a pubblico ufficiale che ha visto la sua impugnazione respinta perché basata su argomenti ritenuti ‘manifestamente infondati’.
I Fatti di Causa
Il procedimento trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Un individuo era stato ritenuto colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del Codice Penale. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali argomentazioni:
1. Errata valutazione dei fatti: Secondo la difesa, la condotta di opposizione era avvenuta quando l’attività d’ufficio degli agenti era ormai conclusa. Di conseguenza, mancava un presupposto essenziale del reato.
2. Eccessività della pena: Il ricorrente contestava inoltre la misura della sanzione inflitta, ritenendola sproporzionata.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Corte
La Suprema Corte, nell’analizzare il caso, ha dichiarato il ricorso inammissibile per entrambe le censure sollevate. I giudici hanno sottolineato una distinzione fondamentale tra il giudizio di merito (primo e secondo grado) e il giudizio di legittimità (Cassazione). La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente.
In primo luogo, ha definito la tesi difensiva sulla presunta conclusione dell’attività d’ufficio come ‘palesemente distonica’ rispetto alle prove raccolte e correttamente valutate dalla Corte d’Appello. Tentare di offrire una ricostruzione alternativa dei fatti in Cassazione è un’operazione non consentita. I motivi del ricorso sono stati quindi ritenuti ‘manifestamente infondati’ perché miravano a una nuova discussione sul merito della vicenda, preclusa in questa sede.
In secondo luogo, anche la critica sulla misura della pena è stata respinta. La Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata era supportata da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’, avendo preso in adeguata considerazione le argomentazioni difensive. Pertanto, il giudizio sul trattamento sanzionatorio, essendo ben motivato, non era censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Non si può utilizzare questo strumento per chiedere ai giudici di ‘rileggere’ le prove in modo diverso. Se i motivi del ricorso si limitano a contestare la ricostruzione dei fatti già vagliata nei gradi di merito, senza evidenziare vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione, il ricorso sarà dichiarato inammissibile. Le conseguenze, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, sono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene considerato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge, ad esempio perché sono manifestamente infondati. Questo accade quando si tenta di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, compito che spetta ai giudici di merito e non alla Corte di Cassazione.
È possibile contestare in Cassazione la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può riesaminare i fatti o valutare diversamente le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso basato su una diversa ricostruzione dei fatti è, di per sé, inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30937 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30937 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MADDALONI il 26/10/1987
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
7,
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati sia nel mettere in discussione giudizio di responsabilità sulla base di un presupposto in fatto – la condotta oppositiva sareb stata resa.quando doveva ritener -Si già esaurita l’attività d’ufficio degli operanti- palesement distonico alle emergenze acquisite, correttamente apprezzate a sostegno della ritenuta configurabilità della resistenza ex art 337 cp ascritta al ricorrente, sia nel contrastare la m del trattamento punitivo irrogatogiacchè la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono / le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.