Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16929 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16929 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 29/09/1988
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore general COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Appello di Ancona ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ancona, con sentenza del 20/12/2022, nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai delitti di cui ag artt. 110, 630 e 628 cod. pen. per avere, in concorso con altri, privato della libertà person NOME COGNOME allo scopo di conseguire, quale prezzo della sua liberazione, l’ingiusto profi rappresentato da sostanze stupefacenti di tipo hashish o, in alternativa, della somma pari ad euro 6.600,00, nonché per avergli nell’occorso sottratto con violenza il portafoglio contenente denaro contante. La sentenza ha confermato anche le statuizioni civili, condannando l’imputato alla refusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile.
COGNOME a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, sulla base di tre motivi di impugnazione:
2.1. COGNOME violazione della legge penale e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con riferimento al riconoscimento dell’ingiusto profitto di cui all’art. 630 cod. pen.;
2.2. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.;
2.3. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aumento operato ex art. 81 cpv. cod. pen., alla luce della sentenza n. 86/2024 della Corte Costituzionale, dovendosi riconoscere, invece, la lieve entità del fatto in considerazione dell’importo di soli 90 euro, ogg della rapina contestata.
Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con requisitoria scritta del 27/12/2024 ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità ricorso.
Con atto depositato il 20/1/2025, l’avv. NOME COGNOME difensore della parte civile NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle s sostenute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto ì motivi addotti si discostano dai paramet dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamen infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
1.1. Il primo motivo dì ricorso, in particolare, è inammissibile, in quanto il viz travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta
“doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere a contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisament risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da im in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di en sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio del (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01): nessuna di queste ipotesi ricorre di specie, atteso che la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto dell’ingiusti profitto a cui era finalizzata l’azione criminosa, rappresentato dalla sostanza stupef tipo hashish, la cui scomparsa dal terreno ove era occultata il COGNOME ed il suo co attribuivano alla persona offesa o, in alternativa, da una somma di denaro del corrispondente a quanto sottratto. Si tratta di finalità desunta senza alcun vizio logi sia dalla partecipazione del COGNOME, in condizioni di parità, ai traffici di stup coimputato, così come risultante anche da conversazioni captate, sia dalle espressioni u dai correi durante il pestaggio della persona offesa ed il successivo sequestro di quest
A fronte di tali elementi il ricorrente, lungi dal prospettare la non corrispond argomentazioni dei giudici di merito rispetto a specifiche risultanze probatorie, s qualificare come travisamento della prova quella che, in realtà, è una mera prospettaz una diversa valutazione delle risultanze processuali, sollecitando così, genericamente, consentita “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui v è, invece, in via esclusiva riservata al giudice di merito (Sez. U., n. 6402 del 3 COGNOME, Rv. 207944-01).
1.2. E’ manifestamente infondata anche la censura relativa al mancato riconoscim dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., in quanto la sentenza impugnat adeguatamente conto delle ragioni che, lungi dall’evidenziare un ruolo del tutto margi ricorrente nella vicenda di cui si tratta, tale da risultare trascurabile nell’economia crimine commesso (cfr., Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771-01), h portato a riconoscere, invece, il ruolo di primo piano svolto dal Mourai in tutta l’azione essendosi il predetto recato insieme al complice presso l’abitazione della persona minacciandola di morte e colpendola poi più volte non solo a mani nude, ma anche con l’u forbici rinvenute nella stessa abitazione, poi costringendolo a salire su due vetture di delle quali nella sua disponibilità, e partecipando alle telefonate alla zia della pe finalizzate al conseguimento del profitto in cambio della liberazione di questa.
1.3. Manifestamente infondato, infine, è l’ultimo motivo di ricorso, atteso che la n. 86/2024 della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto l’illegittimità costituziona 628 cod. pen., laddove non prevede una diminuzione di pena quando il fatto risulti di liev non incide sulla pena riconosciuta congrua dalla Corte territoriale (pena determinata, quanto all’estorsione, come mero aumento della pena base ai sensi dell’art. 81 cod. pertanto, prescindendo dalla forbice edittale di cui all’art. 628 cod. pen.), in quanto
impugnata ha comunque chiaramente escluso la lieve entità del fatto, laddove ha
riferimento “alle modalità dell’azione, alla gravità del fatto ed alla personalità crimi
prevenuto, gravato da precedenti penali”.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al vers
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in
tremila.
3. La richiesta di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, da questa ava
atto del 20/01/2025, va rigettata, in quanto la stessa si è limitata ad una generica
rigetto del ricorso, senza svolgere alcuna attività diretta a contrastare l’avversa pre
dei propri interessi di natura civile risarcitoria, tale da fornire un utile contributo
(Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886, in motivazione).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Rigetta la richiesta dì liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile NOME COGNOME. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2025
L’estensore
GLYPH
Il Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale