Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17095 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17095 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VERCELLI il 10/10/1966
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
151-42946/2024
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, emessa in data 21 giugno 2023 dal Tribunale del medesimo capoluogo.
Ritenuto che il primo motivo (replicato e reiterato con memoria trasmessa in termini a mezzo
p.e.c.) afferisce alla dedotta e non ritenuta inutilizzabilità di una delle fonti probatorie che ha consentito ai giudici del merito di ritenere dimostrato il fatto di rapina contestato in
tentata;
che, tuttavia, il motivo di ricorso non supera la prova di resistenza costituita dal seco
argomento di prova storica, letto in uno alla considerazione logica dedotta dalla sorpresa flagranza da parte della polizia giudiziaria intervenuta nell’immediatezza dell’occorso (il che
appare affatto viziato nei termini rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e, cod pen.); argomenti questi spesi dai giudici del merito nella duplice conformità verticale del giud
di responsabilità; dal che la manifesta infondatezza del motivo;
che il secondo motivo speso in tema di censura della conferma di responsabilità per il delitt
di ricettazione è del pari meramente reiterativo degli argomenti valutati dalla Corte di merit logica coerenza con le emergenze probatorie scaturite dall’esame dibattimentale e, comunque,
propone alla Corte di legittimità irricevibili profili di merito;
che il terzo motivo, speso in tema di misura sanzionatoria ritenuta eccessivamente rigorosa, in quanto immotivatamente discosta dal limite edittale del delitto di rapina aggravata tentata del pari manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha fatto corretto uso de discrezionalità conferita dal legislatore per la commisurazione della pena, valorizzando aspet della condotta del tutto inequivoci e gravi;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 marzo 2025.