Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17341 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17341 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MONZA il 09/02/1971
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto
motivazione in relazione agli artt. 24 Cost. e 521 cod. proc. pen. è indeducibile perché fonda su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appe
puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di
assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia difetto di motivazione in merito alla
mancata valorizzazione di sentenze per altri fatti di reato in capo al ricorrente è irrilevante della decisione odierna, nonché generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritt
dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione d sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della
censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e esercitare il proprio sindacato;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della circostanza
attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il giudice di merito, nel motiva è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, riman disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. sentenza impugnata);
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025.