Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17618 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17618 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 19/05/1973
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che la parte dell’unico motivo con cui si deduce l’omessa risposta in ordine alla
trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, risulta geneticamente inammissibile, tenuto conto che il motivo di gravame (che chiedeva la riduzione sul presupposto del rito abbreviato richiesto
a fronte di adeguata motivazione sul punto che faceva riferimento alla condotta spregiudicata nei confronti dei pubblici ufficiali ed attuata mettendo in pericolo la incolumità degli utenti
strada, v. pag. 7 sentenza del Tribunale) era manifestamente infondato alla luce dell’espressa valutazione effettuata in ordine ai parametri
ex art. 132 e 133 cod. pen. da parte del Tribunale;
che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, sussiste inammissibilità originaria, p carenza d’interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal
giudice di merito, che risulti ab origine
inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263157);
ritenuto che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata risulta il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in meri al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato per la gravità della condotta per come ricostruita e alla luce della definita “allarmante” personalità del ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/04/2025