Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Mancata Esecuzione di un Ordine Giudiziale
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la non ammissibilità dei ricorsi che si limitano a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Il caso in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, fornendo importanti spunti sulle strategie difensive e sui limiti dell’impugnazione di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 388 del Codice Penale, ovvero la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Nello specifico, l’imputato non aveva consegnato un bene a un creditore, rendendo necessario un sequestro preventivo. Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano ritenuto provata la sua responsabilità.
L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali: la violazione di legge e il vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la sua condotta omissiva fosse giustificata da un’esimente, quella del caso fortuito o della forza maggiore (art. 45 c.p.), e che quindi mancasse l’elemento soggettivo del reato, cioè il dolo.
La Decisione e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale: i motivi presentati dal ricorrente non erano altro che una riproduzione delle stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e confutate dalla Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte territoriale avesse fornito una motivazione “logica e completa”, e come tale “insindacabile in sede di legittimità”, per escludere la sussistenza della causa di giustificazione invocata. Quando un ricorso è “manifestamente infondato” e si limita a riproporre doglianze già respinte, non può essere accolto. Un ricorso inammissibile di questo tipo non apre la strada a un nuovo esame del merito della vicenda.
Le Motivazioni della Suprema Corte
L’ordinanza della Cassazione si sofferma su alcuni aspetti chiave che meritano un’analisi approfondita.
Ripetitività e Genericità dei Motivi
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa del ricorso. La Corte ha rilevato che le censure erano identiche a quelle proposte in appello. La giurisprudenza è costante nel ritenere inammissibile un ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi già respinti in secondo grado, soprattutto quando le doglianze sono generiche e denunciano solo in apparenza un errore logico o giuridico. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione.
L’Esclusione della Forza Maggiore
La Corte ha confermato la validità del ragionamento della Corte d’Appello nell’escludere l’esimente della forza maggiore. I giudici di merito avevano già valutato i fatti e concluso, con una motivazione congrua, che non sussistevano i presupposti per ritenere applicabile l’art. 45 c.p. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito se questa è immune da vizi logici.
La Conferma dell’Elemento Soggettivo
Infine, è stato confermato anche l’elemento soggettivo del reato. La condotta omissiva dell’imputato, ovvero il non aver consegnato il bene al creditore, è stata considerata sufficiente a dimostrare la sua volontà di eludere il provvedimento del giudice. Il fatto che si sia reso necessario un sequestro preventivo è stato visto come un’ulteriore prova del dolo.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un’importante lezione pratica: per avere successo, un ricorso in Cassazione deve sollevare questioni di diritto nuove o evidenziare vizi di motivazione reali e specifici, non limitarsi a contestare la valutazione dei fatti già operata nei gradi precedenti. Un ricorso inammissibile non solo non porta all’annullamento della sentenza impugnata, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato e si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e motivatamente respinte nel precedente grado di giudizio, senza sollevare reali vizi di legittimità.
Cosa significa che una motivazione è ‘insindacabile in sede di legittimità’?
Significa che se la motivazione della sentenza di appello è logica, completa e priva di contraddizioni, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1448 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1448 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ASCOLI PICENO il 28/01/1973
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
esaminato il ricorso di NOME COGNOME e la memoria difensiva del 31 ottobre 20:4 con cui rileva l’ammissibilità del ricorso richiedendo l’invio del procedimento alla Sezione competent visti gli atti e la sentenza impugnata; per la trattazione ordinaria
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono (con due motivi) vizi di motivazione e viclazion 3 di legge in ordine all’integrazione del reato, deducendosi specificamente la suss Aenza dell esimente di cui all’art. 45 cod. pen., del caso fortuito o della forza maggiore è mai sfestamen infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di ppello nell 3 parte in cui, da un canto, con motivazione logica e completa insindacabile in sede c i legittimità, ha escluso ricorressero i presupposti per ritenere esistente la richiamata esimente ( 5 e sotto altro profilo ha dato conto delle ragioni che facevano ritenere supportata d I necessar elemento soggettivo la condotta omissiva contestata ex art. 388 cod. pen. nella par:e in cui no consegnava il bene alla creditrice, tanto da rendersi necessario il sequestro pre’ entivo su stesso mezzo;
rilevato che risulta, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli ;tessi m proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insinda :abilità de valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità de le doglianz che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico i eterrninatc (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c :indanna de l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell 3 Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024