Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11690 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11690 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GALLARATE il 26/12/1984 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE d’APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha richiesto l’annullamento della sentenza impugnata in relazione al trattament sanzionatorio con assorbimento degli ulteriori motivi e rinvio alla Cor d’appello di Milano;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancan di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispos dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Busto Arsizio pronunciata il 20 ottobre 2022 nei confronti di NOME COGNOME condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed C 800,00 di mult per i reati di usura ed estorsione commessi ai danni di NOME COGNOME
Con il ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato deduce tre moti tutti fondati su violazione di legge e su vizio di motivazione (art. 606 let e, cod. proc. pen.).
2.1 Con il primo motivo si lamenta il travisamento del fatto da parte de Corte d’appello, in particolare con riferimento alla scansione temporale de varie fasi della vicenda che, se correttamente ricostruita, dimostra ch pretese e le minacce da parte del COGNOME nei confronti della persona offe furono successive all’unico episodio di restituzione del denaro in origine pres a NOME Antonio COGNOME da parte dell’imputato. Così ricostruita la vicenda, c trova dinnanzi ad un reato di estorsione arrestatosi alla fase del tent giacché alle condotte prevaricatrici non ha fatto seguito alcun esborso da p della vittima.
Considerata GLYPH inoltre GLYPH l’entità della GLYPH somma corrisposta, GLYPH a fronte dell’incontestato debito, la pretesa del COGNOME risulta avulsa da arbitrari priva di elementi contrari al diritto, sì da giustificare la riqualificazione del termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni piuttosto che di estorsion
2.2 II secondo motivo, incentrato sul travisamento del fatto per err lettura delle deposizioni testimoniali, contesta la sussistenza dell’usura che a fronte di un prestito complessivo di € 1.900,00 vennero restituit € 2.000,00, con un margine di interesse di appena € 100,00.
2.3 Infine, con il terzo motivo si lamenta la mancata pronuncia sull’istanza concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdott nostro ordinamento a seguito della pronuncia della Corte Costituzional n.120/2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi ripetitivi – e, qui inevitabilmente generici – e manifestamente infondati.
Quanto ai motivi in punto di affermazione di responsabilità (primo e secondo) va ricordato come il vizio di travisamento della prova possa esse dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell’ipotesi in cui il giudi appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravarne, a richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultan probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza d imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza d
motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatori acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazi struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con que primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellant con criteri omogenei a quelli del primo giudice concordino nell’analisi e n valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differe materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione. In particolare, il com decisionale costituito dalla doppia conforme, fornisce adeguata motivazione tutte le osservazioni della difesa dell’imputato che in sostanza riproponev critiche all’interpretazione dei fatti, osservando che il compendio probator carico del ricorrente al più consentiva la ricostruzione della vicenda in termi estorsione tentata, le minacce essendo intervenute dopo, e non prima, restituzione dell’intera somma (oltre alla maggiorazione usuraria) originariamen imprestata.
Al contrario di quanto argomentato dalla difesa nel motivo d’appello, infat fin dalla sentenza di primo grado (e, ancor prima, dalla descrizione fattane capo di imputazione), integralmente avallata dalla pronuncia di secondo grado l’estorsione ascritta al COGNOME è stata intesa e ricostruita come commes con minacce e pressioni, già al momento della consegna del denaro (cfr. pg . 27 della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio), come è logico intendere alla l del fatto che l’indebita attività di credito del COGNOME e la consegu minaccia per assicurare la restituzione della somma prestata, costituivano, punto di vista economico, lo sviluppo del rapporto con il preceden usuraio/estortore, il COGNOME. Il denaro prestato a COGNOME dal COGNOME serviva per pagare il debito già maturato ed ‘incagliato’ nei confront precedente usuraio, e ciò spiega la ‘premura’ dell’imputato di porre subit chiaro i termini del rapporto, in cui l’adempimento dell’obbligo restitutor parte del COGNOME non sarebbe stato rimesso alla semplice sua volontà o alla fo del vincolo morale assunto nel ricevere i € 1.300,00, ma sarebbe sta immediatamente accompagnato dalla crescita esponenziale del debito e, soprattutto, dall’intervento di terzi che, con metodi violenti, avre provveduto all’esazione. La ricostruzione proposta dalla difesa risulta perta meramente alternativa a quella accolta dai giudici di merito, contro la quale viene formulata una effettiva critica di legittimità.
2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile perché reiterativo.
Sia la sentenza di primo grado (pg. 23-24) che quella di appello hanno dat conto della natura usuraria del prestito con motivazione coerente ed aderente dati probatori. Esse pure hanno dato conto della corretta qualificazione giurid del reato sub 4).
2.2 Infine, manifestamente infondato è l’ultimo motivo di ricorso con cui deduce, invocando l’art. 606, lett. b, cod. proc. pen., l’illogicità e la m contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento d una attenuante e, più in generale, al trattamento sanzionatorio.
A parte l’approssimazione nella formulazione del motivo (si indica la lette b, che riguarda violazione di legge, anziché la lettera e, dell’art. 606 cod. pen., concernete i vizi di motivazione; nuovamente, si evocano categori inesistenti – illogicità e manifesta contraddittorietà al posto di contraddit ed illogicità manifesta), esso si fonda su un assunto che non trova riscontro n atti.
Si sostiene infatti che la Corte abbia frainteso l’argomento proposto in s di discussione, che era quello dell’applicabilità della circostanza attenuante lieve entità dell’usura, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale 120/2023). In sostanza, si allude ad una omessa pronuncia da parte della Cort d’appello sul punto.
In verità, l’esame del verbale dell’udienza svoltasi il 4 marzo 20 consentito a questa Corte in ragione della natura della questione solleva consente di rilevare che la richiesta di applicazione della circostanza attenu di origine giurisprudenziale venne formulata (con puntuale annotazione a verbale) solamente dal difensore del coimputato NOME COGNOME ma non dalla difesa di COGNOME Non vi è pertanto spazio né per lamentare la omessa motivazione né per chiederne l’applicazione in questa sede, visto il dett dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. che espressamente sancisc l’inammissibilità del ricorso fondato su motivi per violazioni di legge non dedo con i motivi di appello.
Infine, sul trattamento sanzionatorio, è corretto sostenere la manca pronuncia da parte della Corte d’appello sul corrispondente motivo formulato con l’impugnazione in secondo grado. Da tale premessa, tuttavia, non discende la conseguenza desiderata (annullamento della sentenza), poiché )1a res zion -é (— — -GLYPH – – -.- 7 ì gr del process53frf -secondo gr o non potrebbe comunque assrdware all’imputato »Y—- GLYPH –un mi iore esito GLYPH el -. : infatti, ( il motivo attinente al trattame sanzionatorio si presenta formulato in maniera generica fin dal gra precedente.
Il motivo non spende molte parole nel tentativo di confutare la decisione de giudice di primo grado, che d’altra parte si era attenuto ad una pena di appe due mesi superiore al minimo edittale, con uno sforzo motivazionale del tutt proporzionato ed in linea con il principio giurisprudenziale che richiede maggiore sforzo argomentativo solo per pene significativamente elevate o che si discostino in maniera rilevante dal minimo edittale.
Da quanto precede deriva l’inammissibilità del ricorso nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 22 novembre 2024
Il Co sigliere,relatore
La Presidente