Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Motivazioni Illogiche
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano solidi e pertinenti. Un recente provvedimento ha ribadito come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile di censure manifestamente infondate, che tentano di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i limiti del sindacato della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa in primo grado e confermata in appello a carico di un imputato per i reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, aggravati da specifiche circostanze. L’imputato, non rassegnato alla decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a due principali motivi di doglianza.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno condotto a questa decisione, analizzando separatamente i due motivi proposti dalla difesa.
Primo Motivo: La Responsabilità e la Riconducibilità del Fatto
La difesa contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la responsabilità dell’imputato. In particolare, si dibatteva sulla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 497 bis del codice penale.
La Corte ha ritenuto tale motivo manifestamente infondato. La sentenza impugnata aveva logicamente argomentato che l’apposizione della fotografia dell’imputato sulla carta d’identità contraffatta costituiva un “indice rivelatore” del suo interesse diretto alla falsificazione. Questo elemento, secondo i giudici, era sufficiente per considerarlo quantomeno l’istigatore del reato. La Cassazione ha sottolineato che tale valutazione attiene al merito dei fatti e, in quanto immune da vizi logici evidenti, non è sindacabile in sede di legittimità. Questo punto è cruciale per comprendere quando si configura un ricorso inammissibile.
Secondo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo lamentava l’inosservanza della legge penale e il difetto di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.).
Anche su questo punto, la Corte ha giudicato il ricorso manifestamente infondato. Ha richiamato un principio consolidato secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è obbligato a prendere in esame analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che la sua decisione sia fondata su quelli ritenuti decisivi e rilevanti. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta esente da illogicità, rendendo la censura non ammissibile nel giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda sulla distinzione netta tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte non evidenziavano reali violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione. La motivazione dei giudici di merito è stata considerata coerente, logica e sufficiente a sostenere sia il giudizio di responsabilità sia il diniego delle attenuanti.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione deve concentrarsi su specifiche questioni di diritto o su palesi incongruenze logiche della motivazione, non su una generica contestazione delle conclusioni dei giudici di merito. Un ricorso basato su motivi manifestamente infondati non solo non ha speranza di accoglimento, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, cioè quando non denunciano reali vizi di legge o illogicità evidenti della motivazione, ma mirano a una rivalutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
È sufficiente la presenza della propria foto su un documento falso per essere ritenuti responsabili?
Nel caso specifico, la Corte ha confermato che l’apposizione della foto dell’imputato su un documento contraffatto è un “indice rivelatore” che dimostra il suo interesse alla falsificazione e lo qualifica, quantomeno, come istigatore del reato, supportando così la motivazione sulla sua responsabilità.
Come deve motivare un giudice il diniego delle attenuanti generiche?
Il provvedimento chiarisce che il giudice, nel negare le attenuanti generiche, non deve considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, poiché gli altri si intendono implicitamente superati da tale valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10594 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10594 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il 05/01/1959
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt, 497 bis, 477, 482 cod. pen., aggravati dal’art.416 bis.1 cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e alla qualificazione del fatto ex art. 497 bis cod. pen. in relazione alla riconducibilità alla fattispecie del primo o del secondo comma è manifestamente infondato a fronte della motivazione in fatto e in quanto tale non sindacabile, fornita dalla sentenza impugnata, immune da vizi logici (penultima pagina, ultimo capoverso che evidenzia come l’apposizione sulla carta di identità contraffatta della foto dell’imputato è l’indice rivelatore che solo lui poteva avere interesse alla contraffazione e ne è stato di conseguenza quanto meno l’istigatore).
Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso con il quale si denunzia l’inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in relazione all’art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda ultima pagina , ultimo capoverso della motivazione della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il c9Pgliere es GLYPH
sore COGNOMEIl Presidente