Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11076 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11076 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 19/12/1959
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 31 ottobre 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata – anche – dall’imputato, con la quale, per quanto in questa sede rileva, il Tribunale di Palermo il 23 febbraio 2022, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di concorso in furto consumato di acqua potabile dalla rete pubblica (capi nn. 1 e 3 dell’editto), in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di giustizia.
L’imputato si affida a tre motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, sia quanto all’affermazione di penale responsabilità in relazione ad entrambi i reati (capi nn. 1 e 3), sottolineando la asserita mancata considerazione degli argomenti svolti dalla Difesa, sia quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
L’impugnazione è manifestamente infondata, per le seguenti ragioni.
La pronunzia di appello è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I giudici di merito (v. specc. pp. 2-6) hanno ripercorso i fatti oggetto del giudizio, motivando logicamente circa le emergenze istruttorie e le conseguenze da trarsi e confutando gli argomenti difensivi, sino a giungere alla conferma della valutazione del Tribunale circa l’an della responsabilità.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello (alla p. 6) spiega in maniera congrua e logica il diniego del beneficio della pena sospesa, dando atto della esistenza di trentacinque reati posti in essere in precedenza dall’imputato, senza che il ricorso aggredisca in maniera adeguata il ragionamento in questione.
Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
5.Consegue, inoltre, la condanna alla refusione dele spese sostenute dalla costituita parte civile RAGIONE_SOCIALE che ha fatto pervenire in Cancelleria il 9 dicembre 2024 memoria difensiva e conclusioni scritte, spese che del pari si liquidano, alla stregua delle tariffe vigenti, come in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro millecinquecento, oltre accessori di legge.
Così deciso il 12/12/2024.