Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i criteri di valutazione che portano a dichiarare un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi appaiono ‘manifestamente infondati’. La decisione analizza due aspetti cruciali della procedura penale: le modalità di produzione di nuovi documenti in appello e la valutazione della recidiva. Questo provvedimento offre spunti importanti per comprendere la differenza tra un motivo di ricorso fondato e uno destinato a un rigetto preliminare.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava due principali vizi della decisione di secondo grado.
In primo luogo, contestava la mancata acquisizione di una sentenza emessa in un altro procedimento a suo carico, che aveva allegato alla memoria conclusiva. Secondo la sua tesi, tale documento era rilevante per la decisione.
In secondo luogo, criticava la motivazione con cui i giudici d’appello avevano confermato la contestazione della recidiva, ritenendola non adeguatamente giustificata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile nella sua interezza. I giudici di legittimità hanno ritenuto che i motivi proposti fossero palesemente privi di fondamento, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale.
Di conseguenza, la Corte non solo ha confermato la decisione impugnata, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, spiegando nel dettaglio le ragioni della loro manifesta infondatezza.
### La Produzione di Nuovi Documenti in Appello
Riguardo al primo motivo, la Corte ha sottolineato che la produzione di una nuova sentenza in un giudizio d’appello ‘cartolare’ (cioè trattato solo su atti scritti) non può avvenire tramite una semplice allegazione alla memoria conclusiva. La legge processuale, in particolare l’art. 603 c.p.p., richiede una specifica istanza di ‘rinnovazione dibattimentale’. In assenza di tale richiesta, il documento è inutilizzabile. Inoltre, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse comunque motivato la ‘non necessarietà’ di quel documento ai fini della decisione, con un ragionamento logico e coerente, non sindacabile in sede di legittimità.
### La Valutazione della Recidiva
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la contestazione della recidiva basandosi sulla ‘progressione criminosa’ dell’imputato. La pluralità di delitti commessi in passato, secondo i giudici di merito, dimostrava una ‘pericolosità ingravescente’ che rendeva il nuovo reato un’ulteriore conferma di questa tendenza. La Cassazione ha ritenuto questo percorso motivazionale logico, coerente con le risultanze processuali e, pertanto, non censurabile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due lezioni pratiche fondamentali. La prima è di natura procedurale: chi intende introdurre nuove prove nel giudizio di appello deve seguire scrupolosamente le forme previste dalla legge, presentando un’apposita istanza di rinnovazione dibattimentale. La semplice allegazione di documenti a memorie o atti finali è inefficace.
La seconda riguarda il merito: la valutazione della recidiva non è automatica, ma si basa su un giudizio concreto sulla pericolosità del reo, desunta dalla sua storia criminale. Se tale valutazione è supportata da una motivazione logica e coerente, è molto difficile che possa essere messa in discussione davanti alla Corte di Cassazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile rappresenta quindi un filtro rigoroso contro impugnazioni basate su argomenti proceduralmente errati o palesemente infondati.
Perché la richiesta di acquisire una precedente sentenza è stata respinta?
La richiesta è stata respinta perché il documento è stato presentato in modo proceduralmente scorretto, ovvero allegato a una memoria conclusiva in un appello cartolare, senza una formale richiesta di riapertura dell’istruttoria (rinnovazione dibattimentale). Inoltre, la Corte d’Appello lo aveva ritenuto non necessario per la decisione.
Su quali basi è stata confermata la contestazione della recidiva?
La recidiva è stata confermata perché la Corte territoriale ha correttamente motivato che la pluralità di reati commessi dall’imputato dimostrava una sua progressione criminale e una pericolosità crescente, rendendo giustificata l’applicazione di tale aggravante.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7873 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7873 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRENTO il 11/05/1959
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione degli artt. 234 e 603 cod. proc. pen. conseguente alla mancata acquisizione della sentenza emessa nei confronti dell’imputato in altro procedimento, è manifestamente infondato. I giudici di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, hanno rimarcato l’inutilizzabilità della sentenza allegata alla memoria conclusiva in quanto prodotta nel giudizio di appello cartolare in assenza di una richiesta di rinnovazione dibattimentale da parte dell’appellante (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
rilevato, inoltre, che la Corte di appello, con motivazione esente da manifesta illogicità e congrua con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della “no necessarietà” ai fini della decisione della sentenza allegata dalla difesa (vedi pagina 4 della sentenza impugnata). Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame.
considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall’imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto di cui al capo di imputazione è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e coerente con le risultanze processuali e, di conseguenza, non censurabile in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
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