Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9378 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9378 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN DONA’ DI PIAVE il 17/06/1979
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile ‘COGNOME RAGIONE_SOCIALE, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso, con conferma delle statuizioni civili e condanna del ricorrente alle spese del grado di giudizio;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 23 aprile 2024, confermava la sentenza di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato ritenuto responsabile di due truffe ai danni della RAGIONE_SOCIALE; in entrambi i casi, era stato contestato all’imputato, nella sua qualità di legale della società, di essersi fatto consegnare somme per giungere ad una transazione con le controparti della stessa, somme mai consegnate, ma trattenute dal legale.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di NOME COGNOME rilevando preliminarmente la prescrizione del reato contestato, commesso in data 3 agosto 2016.
1.2 Il difensore, premesso che, a seguito della modifica del capo di imputazione, aveva chiesto di definire il processo con rito abbreviato condizionato all’escussione di un testimone ed all’acquisizione di documentazione, eccepisce l’illegittimità dell’ordinanza del 20 luglio 2 021 con la quale era stata rigettata la relativa richiesta, visto che il Tribunale non aveva assolutamente motivato sul punto e la Corte di appello si era limitata ad affermare che vi sarebbe stata rinuncia al rito alternativo da parte del difensore, ma ciò non risultava dal verbale di udienza del 20 luglio 2021.
1.3 Il difensore rileva che con ordinanza del 20 aprile 2021 era stata disposta la modifica del capo di imputazione, ma che il fatto oggetto di modifica era nuovo/autonomo/diverso perché non ve ne era menzione nella querela originaria in atti e non era stato oggetto dell’ imputazione originaria; la modifica era quindi illegittima siccome fuori dal perimetro delle specifiche modifiche normativamente ammesse e, in ogni caso, mancava la querela sui fatti oggetto di modifica dell’imputazione.
1.4 Il difensore eccepisce l ‘illegittimità dell’ordinanza del 23 novembre 2021 con la quale era stata revocata l’ammissione del teste della difesa, ritualmente citato; la mancata audizione del teste aveva determinato gravissima lesione del diritto di difesa; la Corte di appello si era limitata a rimarcare la tesi (errata) della tardività della citazione, già sostenuta dal Tribunale, ed a affermare aprioristicamente l’irrilevanza della testimonianza.
1.5 Il difensore rileva l’infondatezza nel merito dell’accusa, visto che la Corte di appello -come prima il Tribunale- aveva travisato le risultanze istruttorie, omettendo ogni considerazione sulle produzioni documentali e sul controesame difensivo della p ersona offesa, da cui risultava che le somme ricevute dall’imputato erano relative a compensi per attività professionale, e non da utilizzare a fini transattivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Relativamente alla prescrizione, eccepita soltanto per la truffa di cui al capo A) dell’imputazione commessa in data 3 agosto 2016, come evidenziato dalla Corte di appello, al termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 devono essere aggiunti giorni 64 per la cd. ‘prescrizione covid’ e giorni 42 per legittimo impedimento del difensore, per cui il termine di prescrizione è da individuare nel
15 maggio 2024, data successiva alla sentenza della Corte di appello; poiché l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463), il motivo è quindi manifestamente infondato.
1.2 Altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, posto che questa Corte ha direttamente constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l’integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n.8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304) , che all’udienza del 20 luglio 2021 il difensore aveva rinunciato alla richiesta di definizione del processo con rito abbreviato; si legge, infatti, nel verbale dell’udienza che, dopo che i l giudice aveva rigettato la richiesta di abbreviato condizionato perché già acquisito il materiale istruttorio cui era condizionata la richiesta, ‘L’avv. COGNOME rinuncia alla richiesta di rito alternativo e chiede che venga sentito il teste COGNOME nella qualità di commercialista…il giudice ammette la prova’.
1.3 Del tutto generico è il motivo relativo alla modifica del capo di imputazione, posto che non precisa quale era l’originario capo di imputazione e perché il fatto nuovo contestato sarebbe diverso da quello precedente; non essendo infatti stata prodotta dal ricorrente la querela, non è possibile per questa Corte verificare la sussistenza del vizio denunciato.
1.4 Quanto alla revoca dell’ammissione del teste della difesa, vi è motivazione della Corte di appello a pag. 12 della sentenza impugnata, ed il motivo di ricorso non chiarisce quale era l’interesse della difesa a sentire il teste , cosicché il motivo risulta irrimediabilmente affetto da genericità.
1.5 Relativamente alle censure del merito, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).
Inoltre, il motivo di ricorso è meramente reiterativo di quanto già eccepito in appello, senza alcun confronto con la motivazione contenuta nelle pagine da 9 a 11 della sentenza impugnata
2.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen; , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti ; in virtù del principio di soccombenza, il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione, determinate come in dispositivo, in ragione della partecipazione cartolare al procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 26/02/2025