Ricorso Inammissibile: La Cassazione chiarisce la Manifesta Infondatezza
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano solidi e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la manifesta infondatezza dei motivi porti inevitabilmente a questa conclusione, confermando la decisione dei giudici di merito.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato era stato condannato per un reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, relativo a fatti di lieve entità in materia di stupefacenti.
I motivi del ricorso si basavano su diversi punti:
1. La presunta nullità o inutilizzabilità del verbale di sequestro e di perquisizione.
2. Una contestazione relativa all’accertamento della sua responsabilità penale.
3. La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
4. Una critica generale al trattamento sanzionatorio applicato.
In sostanza, la difesa tentava di smontare l’impianto accusatorio partendo da presunti vizi procedurali e chiedendo una valutazione più mite dei fatti e della pena.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un gradino prima: valuta se il ricorso ha i requisiti minimi per essere discusso. In questo caso, la risposta è stata negativa a causa della palese inconsistenza delle doglianze presentate.
Analisi dei Motivi del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato punto per punto i motivi del ricorso, smontandoli con argomentazioni precise:
* Nullità degli atti: Il primo motivo, relativo alla nullità del verbale di sequestro, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato che i giudici d’appello avevano già spiegato in modo chiaro e logico perché gli atti fossero pienamente validi. L’eventuale contrasto tra il contenuto del verbale di perquisizione e quello di sequestro non costituiva un vizio di forma, ma una questione di merito, che era stata correttamente risolta dando prevalenza al verbale di sequestro.
* Responsabilità penale: Di conseguenza, anche il secondo motivo, legato alla responsabilità, è stato ritenuto infondato. Se gli atti su cui si basa l’accusa sono validi, la contestazione sulla responsabilità perde la sua premessa logica.
* Tenuità del fatto e sanzione: Gli ultimi motivi sono stati anch’essi giudicati manifestamente infondati perché il ricorrente non si era confrontato in modo specifico con le puntuali considerazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva illustrato in modo logico e coerente le ragioni per cui non era possibile riconoscere la particolare tenuità del fatto e perché la pena inflitta era adeguata alla gravità del reato. Il ricorso si limitava a riproporre le proprie tesi senza smontare il ragionamento dei giudici di merito.
Le Conseguenze della Declaratoria di Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in questi casi.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando che i motivi del ricorso erano totalmente scollegati dalle argomentazioni logiche e prive di vizi contenute nella sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione chiara e coerente per ogni aspetto della sua decisione: dalla validità degli atti processuali, alla valutazione della gravità del fatto, fino alla determinazione della pena e all’esclusione delle attenuanti. Il ricorso, al contrario, non è riuscito a evidenziare alcuna illogicità o contraddizione, limitandosi a una sterile riproposizione di tesi già respinte, rendendolo così manifestamente infondato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già esposte nei gradi di merito. Per avere una possibilità di successo, deve individuare vizi specifici – di legge o di logica manifesta – nella sentenza impugnata. In mancanza di ciò, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, con conseguente condanna a sanzioni pecuniarie. Ciò serve da monito sulla necessità di formulare impugnazioni tecnicamente precise e giuridicamente fondate.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato manifestamente infondato?
Significa che i motivi presentati sono così palesemente privi di fondamento giuridico o fattuale che non meritano neppure un esame approfondito nel merito da parte della Corte.
Perché il contrasto tra il verbale di perquisizione e quello di sequestro non ha invalidato la condanna?
Perché la Corte ha ritenuto che non si trattasse di un vizio procedurale (nullità o inutilizzabilità), ma di una questione di merito sulla valutazione delle prove. I giudici hanno correttamente risolto il contrasto dando prevalenza al contenuto del verbale di sequestro, con una motivazione logica.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46592 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46592 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il primo motivo – concernente la nullità o inutilizzabilità del verbale di sequestro e di perquisizione – è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello chiarito che i predetti atti non sono affetti da alcun vizio, dovendosi solo risolvere il contrasto in ordine al loro contenuto che costituisce questione di merito, correttamente decisa dando prevalenza al verbale di sequestro, il che determina la manifesta infondatezza anche del secondo motivo relativo all’accertamento della responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ;
ritenuto che i restanti motivi – concernenti il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e il complessivo trattamento sanzionatorio – sono manifestamente infondati, non confrontandosi con le puntuali considerazioni svolte dalla Corte di appello, che ha illustrato i motivi, immuni da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, posti a fondamento del giudizio di gravità e della conseguente determinazione della pena ed esclusione delle invocate attenuanti;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
La Presidente