Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46218 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46218 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione e la conferma statuizioni civili;
letta la memoria della difesa della parte civile che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 9 maggio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Bari 19-12-2019 che aveva condannato COGNOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa continuata.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: – violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per erronea applicazione degli artt. 157 cod.pen. in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione di tutti i reati poiché aveva e la corte di appello nella determinazione del calcolo dei periodi di sospensione; difatti erano cumulati i periodi e non i singoli giorni ed inoltre era stato calcolato un periodo di sospen per complessivi 100 giorni a causa della inagibilità del tribunale di Bari; peraltro all’udien
13 dicembre 2021 la corte aveva rinviato per motivi differenti dalle richieste delle parti e d anche atto della già maturata prescrizione;
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza e/o illogicità della motivazio ordine alle censure mosse con i motivi di appello in riferimento alla integrazione dell’eleme materiale e soggettivo del reato contestato; si lamentava che la condotta di truffa median falsificazione degli attestati di rischio era stata accertata senza alcuna precisa verifica sulla dei documenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 II ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, quanto al primo motivo, in alcun errore risulta incorsa la corte di appello che proceduto, al punto n. 3 della motivazione, alla analitica indicazione delle singole cause sospensione individuandone i periodi e procedendo poi al cumulo complessivo che aggiunto al termine di anni 7 e mesi 6 escludeva la maturazione dell’effetto estintivo già alla data d sentenza di secondo grado.
Nella effettuazione di tale calcolo correttamente la corte di appello limitava a soli 100 g il periodo di sospensione decorrente dalla udienza del 21 giugno 2018 per inagibilità delle au del tribunale ex D.L. 73/2018 che aveva sospeso la trattazione dei procedimenti ed anche il corso della prescrizione sino al 30 settembre 2018. Inoltre, il rinvio dell’udienza dal 13-12-2021 5-2022 dinanzi al giudice di secondo grado si attesta, sempre al punto n. 3 della motivazione essere avvenuto “su concorde richiesta delle parti, in considerazione della pendenza di trattativ tra l’imputato e la parte civile per il bonario componimento della controversia” e con tale affermazione il ricorso in alcun modo si confronta peccando così di evidente aspecificità.
Irrilevante appare poi l’affermazione contenuta nel verbale dell’udienza richiamato dal ricor che non vale certamente a determinare un effetto estintivo prima della pronuncia della sentenza.
Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato posto che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionam probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemen frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “do conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. del 02/07/2019, Rv. 277758). Orbene, nel caso in esame, non si ravvisa alcun travisamento decisivo ed i motivi proposti tendono ad ottenere una integrale rilettura dei fatti e degli ele di prova non ammissibile nella presente fase di legittimità.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione sopravvenuta.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
Nulla è dovuto alla parte civile che ha depositato una memoria priva di qualsiasi con i motivi di ricorso e non ha così fornito alcun apporto alla decisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 novembre 2023
LA PRESIDENTE NOME COGNOME