Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Manifesta Infondatezza
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Quando i motivi di appello sono generici o palesemente privi di fondamento, il risultato è spesso una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la mancanza di argomentazioni concrete e la non conformità ai principi giurisprudenziali consolidati portino inevitabilmente a una pronuncia di questo tipo, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’imputato contestava la sua condanna basandosi principalmente su due argomentazioni: in primo luogo, sosteneva che le parole da lui pronunciate non avessero una reale capacità intimidatoria; in secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’analisi della Corte di Cassazione si è concentrata sulla validità dei motivi presentati dal ricorrente, valutandoli secondo i rigidi criteri di ammissibilità previsti per il giudizio di legittimità.
Primo Motivo: La Presunta Mancanza di Idoneità Intimidatrice
Il ricorrente contestava la valutazione della Corte d’Appello riguardo alla natura minacciosa delle sue affermazioni. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto questo motivo “privo di concreta specificità” e “manifestamente infondato”. La Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero correttamente applicato la legge penale, fornendo una motivazione logica e priva di vizi, in piena conformità con l’indirizzo interpretativo consolidato della stessa Suprema Corte (citando la sentenza n. 48955/2019).
Secondo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. La difesa dell’imputato contestava la decisione del giudice di non concedere la diminuzione di pena. La Cassazione ha richiamato la sua giurisprudenza costante, secondo cui, per negare le attenuanti, non è necessario che il giudice di merito analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È invece sufficiente che la motivazione si basi su un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o, come nel caso di specie, sulla semplice assenza di elementi positivi rilevanti.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su una duplice valutazione. In primo luogo, i motivi presentati non erano specifici, ovvero non individuavano con precisione le criticità giuridiche della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre una valutazione dei fatti già adeguatamente considerata nei gradi di merito. In secondo luogo, le argomentazioni erano palesemente prive di fondamento giuridico alla luce della giurisprudenza consolidata. La Corte territoriale aveva motivato in modo esauriente e corretto sia sulla natura intimidatoria delle parole sia sul diniego delle attenuanti, rendendo le censure del ricorrente pretestuose e destinate al rigetto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Motivi generici, ripetitivi o che si scontrano con principi giurisprudenziali consolidati sono destinati a essere dichiarati inammissibili. Per il ricorrente, ciò comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza dell’inutilità dell’impugnazione proposta.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono privi di concreta specificità e manifestamente infondati, cioè quando non individuano precise criticità giuridiche nella sentenza impugnata e si scontrano con l’interpretazione consolidata della legge da parte della giurisprudenza.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi, senza dover prendere in considerazione ogni singolo elemento dedotto dalle parti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitiva conferma della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44983 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44983 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancanza di idoneità intimidatrice delle parole rivolte dall’imputato, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato quanto la Corte territoriale, conformemente al consolidato indirizzo interpretativo della Suprem Corte (Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019, R., Rv. 277783), ha correttamente applicato la legge penale ed argomentato sul punto con motivazione esente da criticità giustificative (si vedano, i particolare, pagg. 2 e 3);
ritenuto che il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimit secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.