Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma non è privo di regole e conseguenze. Quando un’impugnazione è viziata alla radice, il risultato è un ricorso inammissibile, una pronuncia che impedisce al giudice di entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la manifesta infondatezza dei motivi porti a questa conclusione, con significative conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, sollevava due questioni principali, sperando di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, concludendo che fossero entrambi palesemente privi di fondamento. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure analizzare la fondatezza dell’accusa nel merito. Questa decisione ha reso definitiva la condanna e ha aggiunto un ulteriore onere economico per l’imputato.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha articolato la sua decisione sulla base di una valutazione precisa e tecnica dei due motivi proposti.
Il Primo Motivo: Termini a Comparire e la Riforma Cartabia
Il ricorrente lamentava la violazione dell’articolo 601, comma 3, del codice di procedura penale. In particolare, sosteneva che non fosse stato rispettato il nuovo termine a comparire di quaranta giorni introdotto dalla cosiddetta Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022).
La Corte ha respinto questa doglianza definendola manifestamente infondata. Ha richiamato una recentissima e autorevole pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (del 27/06/2024), la quale ha stabilito un principio di diritto chiaro: la nuova disciplina sui termini si applica esclusivamente agli atti di impugnazione proposti a partire dal 1° luglio 2024. Poiché l’appello in questione era stato presentato prima di tale data, continuavano ad applicarsi le norme precedenti. La censura era, quindi, del tutto fuori luogo.
Il Secondo Motivo: Diniego del Giudizio Abbreviato Condizionato
Il secondo motivo di ricorso riguardava il diniego, da parte dei giudici di merito, di un giudizio abbreviato condizionato alla testimonianza di una persona. Anche questo motivo è stato giudicato palesemente infondato.
La Cassazione ha osservato che la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria in appello (cioè di sentire il testimone) era stata già valutata e rigettata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, nella sua sentenza, aveva ampiamente motivato le ragioni per cui non riteneva necessario procedere a tale testimonianza. Secondo i giudici di legittimità, queste motivazioni erano “assorbenti”, ovvero così complete ed esaustive da rendere superflua ogni altra considerazione e, di conseguenza, da rendere infondata la richiesta di rito abbreviato condizionato a quella stessa prova.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante sulle conseguenze di un’impugnazione proposta con motivi deboli o pretestuosi. Dichiarare un ricorso inammissibile non significa solo veder confermata la sentenza di condanna. Comporta anche, come in questo caso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma significativa (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce l’importanza di fondare ogni impugnazione su argomentazioni giuridiche solide e pertinenti al caso di specie.
Quando si applica il nuovo termine di 40 giorni per la comparizione in appello introdotto dalla Riforma Cartabia?
Secondo una decisione delle Sezioni Unite della Cassazione citata nel provvedimento, il nuovo termine di quaranta giorni si applica solo agli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024.
Cosa accade se i motivi di un ricorso sono giudicati ‘manifestamente infondati’?
Se i motivi di ricorso sono ritenuti manifestamente infondati, l’intero ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1866 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1866 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 24/12/1990
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 28436 /24 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla pretesa violazione dell’art. comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato dal momento che le Sezioni Unite di questa Corte, in data 27/06/2024, hanno ritenuto che la disciplina introdotta dall’art. comma 1, lett. g), d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termin comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti di impugnazione proposti a far data 10 luglio 2024 e dunque non al caso di specie;
Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso relativo al diniego del giudizio abbreviato condizionato è manifestamente infondato, giacchè il rilevo era funzionale alla rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. sollecitato con il motivo di appello (pag. 3 dell’atto) e che sul sono assorbenti le considerazioni spese dalla Corte territoriale con la sentenza impugnata sulla non necessità dell’escussione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024