Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma la condanna per resistenza
Quando un ricorso in Cassazione viene definito manifestamente infondato? Con l’ordinanza n. 15566/2024, la Suprema Corte offre un chiaro esempio, dichiarando un ricorso inammissibile e confermando la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso solidi e pertinenti, che non si limitino a una semplice rilettura dei fatti già valutati nei gradi di giudizio precedenti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando diversi aspetti della sentenza, tra cui la configurazione stessa del reato, il trattamento sanzionatorio applicato e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati dal ricorrente e li ha ritenuti manifestamente infondati, portando a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Analisi dei motivi del ricorso inammissibile
La Corte ha specificato che i motivi addotti non erano idonei a mettere in discussione la legittimità della sentenza impugnata. Il ricorso, infatti, si concentrava su censure che, a un’analisi preliminare, apparivano prive di qualsiasi fondamento giuridico, rendendo superflua un’analisi approfondita nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro dell’ordinanza risiede nelle motivazioni con cui i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso. La Corte ha evidenziato come la sentenza della Corte d’Appello fosse logica, coerente e puntuale su tutti i punti contestati.
Logicità e Coerenza della Sentenza Impugnata
I giudici di Cassazione hanno constatato che la Corte territoriale aveva motivato in modo impeccabile la propria decisione. In particolare, era stata chiarita in modo esauriente la configurazione del reato contestato, con un’analisi precisa dell’individuazione dell’atto d’ufficio che il pubblico ufficiale stava compiendo e che l’imputato aveva tentato di ostacolare. Questo punto è cruciale nel reato di resistenza.
Trattamento Sanzionatorio e Mancata Concessione delle Attenuanti
Anche per quanto riguarda la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto che la decisione d’appello fosse inattaccabile. Il giudice di merito aveva fatto buon governo dei principi giuridici applicabili, basando la sua scelta su elementi decisivi e considerando le specifiche argomentazioni difensive, senza tralasciare alcun aspetto rilevante.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando un ricorso si limita a proporre censure manifestamente infondate, che non evidenziano reali vizi di legge, la sua sorte è segnata: verrà dichiarato un ricorso inammissibile. Questa decisione serve da monito sull’importanza di strutturare un’impugnazione su motivi giuridicamente validi, pena la condanna a ulteriori spese e sanzioni.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, ovvero quando le censure non hanno alcuna possibilità di essere accolte e si limitano a contestare la valutazione dei fatti già operata dai giudici, senza individuare vizi di legittimità come la violazione di legge o il vizio di motivazione.
Cosa ha valutato la Corte per confermare il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha confermato il diniego perché la decisione del giudice precedente era basata su una corretta applicazione dei principi legali, riferendosi a elementi ritenuti decisivi e valutando attentamente le specifiche considerazioni difensive, senza tralasciare alcun aspetto rilevante.
Qual è la conseguenza di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro stabilita dal giudice (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15566 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a KATUND LIBRAZHD( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento: alla configurazione del reato contestato ed, in modo particolare, alla individuazione dell’atto di ufficio (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); alla determinazione del trattamento sanzionatorio nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, là dove ha fatto buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), riferendosi agli elementi ritenuti decisivi, senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024