Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma Condanna ex Art. 393 c.p.
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 15204/2024, offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato nel nostro ordinamento. Il caso in esame riguarda una condanna per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall’art. 393 del codice penale. La Suprema Corte, nel confermare la decisione dei giudici di merito, ribadisce i limiti del proprio sindacato e le conseguenze di un’impugnazione basata su motivi generici e manifestamente infondati.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’imputato contestava la sentenza di secondo grado, sollevando dubbi sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, in particolare riguardo alla configurazione del reato e alla sua colpevolezza.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello preliminare, constatando la mancanza dei presupposti minimi per un esame approfondito. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dal ricorrente erano generici e palesemente infondati, rappresentando un tentativo di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione di inammissibilità su una serie di considerazioni chiare e consolidate. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione logica, coerente e puntuale su tutti gli aspetti cruciali della vicenda. In particolare, la sentenza impugnata aveva analizzato in modo esauriente:
1. La configurazione della fattispecie incriminatrice: I giudici di merito avevano correttamente inquadrato i fatti all’interno della norma prevista dall’art. 393 c.p.
2. L’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa: La Corte d’Appello aveva valutato la credibilità della vittima con argomentazioni solide e prive di vizi logici.
3. L’integrazione dell’elemento soggettivo: Era stata dimostrata la sussistenza della volontà colpevole (dolo) in capo all’imputato.
Il ricorso, invece di evidenziare vizi di legittimità (come l’errata applicazione della legge o la manifesta illogicità della motivazione), si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti, senza contestare in modo specifico le ragioni esposte nella sentenza d’appello. Un simile approccio trasforma il ricorso in un mero atto di dissenso, non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità della Cassazione.
Conclusioni
L’ordinanza in commento è un monito fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento destinato a correggere errori di diritto. Quando i motivi di ricorso sono generici, non specifici o mirano a una rivalutazione delle prove già vagliate dai giudici di merito, la conseguenza è la dichiarazione di ricorso inammissibile. Tale esito comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione economica a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di tremila euro.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, generici o mirano a una rivalutazione dei fatti già giudicati nei gradi di merito, anziché contestare vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Perché la Corte di Cassazione non ha riesaminato i fatti del caso?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o la ricostruzione dei fatti, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente. In questo caso, la Corte d’Appello aveva già motivato in modo esauriente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15204 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna pe reato di cui all’art. 393 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto cens manifestamente infondate e generiche;
considerato, invero, che la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente puntuale in ordine alla configurazione della fattispecie incriminatrice contestata particolare, all’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e all’inte dell’elemento soggettivo del reato (cfr. pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024.