Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione sui Limiti dell’Appello
Quando un ricorso in Cassazione viene definito ricorso inammissibile, significa che la Suprema Corte lo ha respinto senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. Questo accade quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge o sono palesemente privi di fondamento. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, delineando i confini entro cui un imputato può contestare una sentenza di condanna.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro la Sentenza d’Appello
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione basandosi su quattro motivi principali. In primo luogo, sosteneva che la querela alla base del procedimento fosse stata presentata in ritardo. In secondo e terzo luogo, lamentava l’eccessività della pena inflitta e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Infine, contestava la motivazione relativa alla concessione di una provvisionale a favore della parte lesa.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile su Tutta la Linea
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha dichiarati tutti inammissibili, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Vediamo nel dettaglio perché ogni singolo motivo è stato respinto.
Primo Motivo: La Tardività della Querela
Il ricorrente denunciava una violazione di legge riguardo ai termini per la presentazione della querela. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha infatti confermato la correttezza della decisione del giudice d’appello nell’identificare il dies a quo (il giorno di decorrenza del termine) non in un momento anteriore, ma nel momento in cui la persona offesa ha avuto la percezione concreta e definitiva della volontà dell’imputato di non adempiere alla propria obbligazione. Questo chiarisce che il termine per querelare inizia solo quando il danno si manifesta in modo certo.
Secondo e Terzo Motivo: Eccessività della Pena e Attenuanti Generiche
I giudici hanno ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche rientrano nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tali valutazioni non possono essere contestate in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o assente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la sua decisione, facendo riferimento a elementi concreti come la pericolosità della condotta, il danno causato e il raggiro architettato dall’imputato.
Quarto Motivo: La Contestazione sulla Provvisionale
Anche l’ultimo motivo, relativo alla provvisionale, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ricordato che le doglianze aventi ad oggetto la concessione o la quantificazione di una provvisionale non possono essere dedotte davanti alla Cassazione, poiché si tratta di decisioni di natura provvisoria e discrezionale del giudice di merito.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi procedurali chiari. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Per questo motivo, questioni come la valutazione delle prove, la quantificazione della pena o la concessione di benefici, se sorrette da una motivazione logica e coerente con la legge, non sono sindacabili. Il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame del merito della causa.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi di motivazione gravi e riconoscibili, non su un generico dissenso rispetto alle conclusioni dei giudici di merito. La decisione sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso su basi giuridiche solide, evitando di presentare motivi che, per loro natura, esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. In caso contrario, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese e sanzioni a carico del ricorrente.
 
Da quando decorre il termine per presentare una querela?
Secondo l’ordinanza, il termine decorre dal momento in cui la parte lesa ha la concreta percezione e rappresentazione della definitiva volontà dell’altra parte di non adempiere a un’obbligazione.
È possibile contestare in Cassazione l’ammontare della pena stabilita dal giudice?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è adeguata e conforme ai principi di legge (artt. 132 e 133 c.p.).
Si possono presentare alla Corte di Cassazione doglianze relative alla provvisionale?
No, l’ordinanza stabilisce che le contestazioni aventi ad oggetto la concessione della provvisionale sono inammissibili in sede di legittimità.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4497 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4497  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione all’art.1 cod. pen. e contestuale vizio di motivazione circa la tardività delle querela proposta manifestamente infondato poiché contesta violazione di norme smentite dagli atti processuali, così come risulta alle pp. 4-5 della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di appe identifica il dies a quo del reato contestato al momento della concreta percezione e rappresentazione in capo al querelante della definitiva volontà di non adempiere all’obbligazione da parte del ricorrente;
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso che contestano l’eccessività della pena e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati poiché, secondo l’indirizzo consolidato dell giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze attenuanti ed aggravanti e per fissare la pena base rientra ne discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento a p.7 della sentenza impugnata circa l’impossibilità di concedere l circostanze attenuanti di cui all’art.62-bis cod. pen. e  la piena congruità della pena valutata in base ai criteri di cui all’art.133 cod. pen. in ragione di elementi ritenuti decisivi o com rilevanti, quali la concreta pericolosità ed offensività della condotta, il danno arrecato e il truffaldino architettato dall’imputato;
Considerato il quarto motivo di ricorso che contesta un vizio di motivazione sulla concessione della provvisionale è inammissibile poiché non possono essere dedotte in sede di legittimità doglianze aventi ad oggetto la provvisionale;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024
Il Presidente