Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Quando un appello viene respinto senza nemmeno entrare nel merito della questione? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, delineando i confini entro cui un’impugnazione può essere considerata ‘manifestamente infondata’. Questo caso specifico riguarda questioni cruciali come la prescrizione del reato e la concessione delle circostanze attenuanti generiche, temi di grande rilevanza pratica nel diritto penale.
I Fatti del Caso: L’Appello e i Motivi del Ricorso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Napoli, presentava ricorso per cassazione basando la sua difesa su tre argomentazioni principali. In primo luogo, sosteneva che il reato contestato dovesse essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. In secondo luogo, lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Infine, contestava i criteri utilizzati per la determinazione della pena inflitta.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo delle questioni, ma si ferma a un gradino prima: la Corte ha stabilito che i motivi presentati erano così palesemente privi di fondamento da non meritare un esame approfondito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Prescrizione e Attenuanti nel Mirino
L’ordinanza fornisce spiegazioni concise ma incisive per ciascuno dei motivi di inammissibilità. L’analisi della Corte si è concentrata su due pilastri del ricorso: il calcolo della prescrizione e la valutazione delle attenuanti.
Il Calcolo della Prescrizione: un Errore Fatale
Il primo motivo del ricorso, relativo alla prescrizione, è stato liquidato come ‘manifestamente infondato’. La Corte ha sottolineato che l’argomentazione del ricorrente si poneva in ‘palese contrasto’ con i dati normativi e la giurisprudenza consolidata. Il momento in cui il reato si era perfezionato, risalente al 26 maggio 2015, era il punto di partenza per calcolare i termini. Al momento della sentenza d’appello (4 novembre 2022), il tempo necessario per la prescrizione non era ancora trascorso. Questo errore di calcolo ha reso il motivo del tutto insostenibile.
La Discrezionalità del Giudice sulle Attenuanti
Anche il secondo e il terzo motivo, riguardanti le attenuanti generiche e la quantificazione della pena, sono stati giudicati infondati. La Cassazione ha richiamato il suo orientamento costante: il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso dagli atti. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi o sulla constatazione di un’assenza di elementi positivi rilevanti. Allo stesso modo, la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, come avvenuto nel caso di specie.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche da un Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza ribadisce principi fondamentali del processo penale. In primo luogo, un ricorso per cassazione deve basarsi su argomenti solidi e giuridicamente sostenibili. Proporre tesi in netto contrasto con la legge o con l’interpretazione costante della giurisprudenza porta a una declaratoria di ricorso inammissibile con conseguente condanna alle spese. In secondo luogo, conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti e nella determinazione della pena, un potere che può essere censurato in sede di legittimità solo in caso di motivazione mancante, palesemente illogica o contraddittoria.
 
Quando un motivo di ricorso viene considerato manifestamente infondato?
Un motivo di ricorso è considerato manifestamente infondato quando prospetta argomenti in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza, risultando quindi privo di qualsiasi seria base legale.
Perché la Corte ha respinto la richiesta di estinzione del reato per prescrizione?
La Corte ha respinto la richiesta perché, basandosi sulla data in cui il reato si era perfezionato (26 maggio 2015), il termine necessario per la prescrizione non era ancora maturato al momento della pronuncia della sentenza di appello (4 novembre 2022).
Il giudice deve analizzare tutti gli elementi presentati dalla difesa per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che motivi il suo diniego facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3900 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3900  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché prospetta argomenti in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, tenuto conto che il primo versamento, con cui si è perfezionato il delitto contestato, risaliva al 24 maggioiu15)
che, pertanto, al momento della pronuncia della sentenza di appello il reato non risultava prescritto;
considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali genericamente si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, sono manifestamente infondati in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4);
che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie a pagina 4;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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