Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti della Prescrizione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano solidi e ben argomentati. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da eccezioni infondate, come quella sulla prescrizione, e da una generica contestazione della sentenza impugnata. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i criteri adottati dalla Suprema Corte.
Il Caso in Esame: Appello per Favoreggiamento Personale
La vicenda riguarda un individuo che ha presentato ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello che lo condannava per il reato di favoreggiamento personale, previsto dall’articolo 378 del codice penale. L’imputato basava la sua difesa su due motivi principali:
1. L’avvenuta prescrizione del reato.
2. Una critica generica alla motivazione della sentenza di secondo grado.
Questi argomenti sono stati sottoposti al vaglio della Corte di Cassazione per una valutazione di legittimità.
L’Analisi della Corte e la Dichiarazione di Inammissibilità
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa decisione.
Il Calcolo Errato della Prescrizione
Il primo motivo, relativo all’estinzione del reato per prescrizione, è stato definito ‘manifestamente infondato’. La Corte ha chiarito che, essendo il reato stato commesso il 29 aprile 2017, il termine massimo di prescrizione sarebbe scaduto il 29 ottobre 2024. Poiché la pronuncia della Cassazione è avvenuta il 20 settembre 2024, ovvero prima della scadenza, la pretesa del ricorrente era palesemente errata. Questo errore di calcolo ha reso il motivo immediatamente rigettabile.
La Genericità del Secondo Motivo
Il secondo motivo di ricorso è stato considerato ‘generico’. La Corte ha rilevato che l’appellante non aveva esposto in modo chiaro e specifico le ragioni per cui la motivazione della sentenza d’appello dovesse essere censurata. In sede di legittimità, non è sufficiente una critica vaga, ma è necessario indicare con precisione i vizi logici o giuridici del provvedimento impugnato. La mancanza di tale specificità rende il motivo non accoglibile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo motivo, le doglianze devono essere specifiche, pertinenti e giuridicamente fondate. Un’eccezione di prescrizione basata su un calcolo palesemente errato non ha alcuna possibilità di successo e configura un motivo ‘manifestamente infondato’, che conduce direttamente a una declaratoria di inammissibilità. Allo stesso modo, la genericità dei motivi impedisce alla Corte di svolgere il proprio ruolo di controllo, risultando in un ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Mal Fondato
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto fondamentale: presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo il rigetto delle proprie istanze, ma anche una condanna economica. In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di una strategia difensiva ben ponderata, che eviti di proporre argomentazioni deboli o infondate, le quali non solo non portano al risultato sperato ma aggravano la posizione processuale ed economica del condannato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi su cui si basa sono manifestamente infondati, come una pretesa di prescrizione basata su un calcolo errato, oppure quando sono formulati in modo generico, senza specificare le ragioni precise per cui si contesta la sentenza impugnata.
Come ha ragionato la Corte riguardo all’eccezione di prescrizione?
La Corte ha semplicemente verificato le date. Il reato è stato commesso il 29/04/2017 e il termine massimo di prescrizione sarebbe scaduto il 29/10/2024. Poiché la decisione della Corte è stata presa il 20/09/2024, il termine non era ancora decorso, rendendo l’eccezione manifestamente infondata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3908 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3908 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PETRALIA SOTTANA il 14/08/1979
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.
Il primo motivo – che deduce l’intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 378 cod. pen. – è manifestamente infondato, posto che il reato risulta commesso il 29/04/2017 e il termine massimo di prescrizione è quello del 29/10/2024 (quindi successivo alla pronuncia della presente sentenza).
Il secondo motivo è generico poiché non appare scandito dalla necessaria esposizione delle ragioni per le quali si censura la motivazione del provvedimento impugnato.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2024