Ricorso inammissibile: l’analisi della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti un ricorso inammissibile, delineando i confini tra il giudizio di legittimità e quello di merito. In questo caso, un imputato condannato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ha visto il proprio ricorso respinto perché basato su motivi non consentiti in questa sede. Analizziamo i dettagli della decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), ovvero per essersi messo alla guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti. L’imputato proponeva ricorso per Cassazione, articolando la sua difesa su tre motivi principali:
1. Contestazione della propria responsabilità penale, sostenendo un’errata valutazione delle prove raccolte durante il processo e una presunta mancanza di credibilità delle testimonianze.
2. Richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
3. Richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei limiti del giudizio di legittimità. La Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un ricorso inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla responsabilità penale, i giudici hanno sottolineato che le argomentazioni dell’imputato non denunciavano vizi di legge, ma si limitavano a proporre una diversa interpretazione del materiale probatorio già ampiamente vagliato dalla Corte d’Appello. Questo tentativo di ottenere una “rivisitazione in fatto” è un’attività preclusa alla Corte di Cassazione. Inoltre, le doglianze erano una mera reiterazione di quanto già esposto nell’atto di appello.
Il secondo motivo, sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva già escluso tale beneficio motivando congruamente sulla gravità dell’offesa al bene giuridico tutelato (la sicurezza della circolazione) e sulla valutazione negativa del comportamento processuale dell’imputato. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione logica e sufficiente.
Infine, anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha spiegato che la motivazione del diniego poteva ritenersi implicitamente contenuta nella stessa valutazione negativa del comportamento processuale dell’imputato, già esplicitata per negare altri benefici. Citando un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 12624/2019), la Corte ha ribadito la legittimità di una motivazione implicita in questi casi.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di utilizzare questa sede per ridiscutere i fatti e le prove già valutati nei gradi precedenti. La decisione evidenzia come le motivazioni della Corte d’Appello, se logiche e coerenti, siano sufficienti a respingere censure che si risolvono in una mera riproposizione di argomenti già esaminati. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea l’importanza di formulare ricorsi che si concentrino su vizi di legittimità effettivi, come l’errata applicazione di una norma di legge o un vizio manifesto della motivazione, evitando di trasformare l’impugnazione in un appello mascherato.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, non denuncia vizi di legittimità (come un’errata applicazione della legge o una motivazione illogica) ma si limita a chiedere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminati dai giudici di merito, oppure quando ripropone le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello.
Per quale motivo è stata negata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
È stata negata perché la Corte d’Appello aveva già valutato la gravità dell’offesa in relazione alle modalità concrete del fatto e aveva espresso un giudizio negativo sul comportamento processuale dell’imputato, ritenendo tali elementi ostativi alla concessione del beneficio.
È possibile che il diniego delle attenuanti generiche sia motivato implicitamente?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la motivazione del diniego delle attenuanti generiche può ritenersi implicitamente contenuta in altre valutazioni negative espresse nella sentenza, come quella sul comportamento processuale dell’imputato, senza necessità di una specifica ed autonoma argomentazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13449 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13449 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il 29/03/1986
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall’art.187, commi e lbis e d.lgs. n.285/1992.
Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha contestato la sussistenza della propria penale responsabilità, sulla base di deduzioni inerenti alla dedotta errata valutazione delle risultanze dell’istruzione dibattimentale e all’assunto difetto di credibilità di quanto dichiarato dai testi assunti su istanza della difesa dallo stesso imputato in sede di dichiarazioni spontanee.
Il motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
Il motivo attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall’art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente alla gravità dell’offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalità del fatto, oltre che della negativa valutazione del comportamento processuale dell’imputato.
Il motivo di ricorso attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto manifestamente infondato; atteso che il relativo motivo deve ritenersi implicitamente disatteso sulla base della predetta valutazione del comportamento processuale, esplicitamente posta alla base della richiesta di concessione del beneficio (cfr., per la legittimità della motivazione implicita in punto di mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 marzo 2025
Il Consig iere estensore
La Pre id nte n