Ricorso Inammissibile: la Cassazione non riesamina il Merito
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo intervento. Un’ordinanza recente ha ribadito un principio cardine: la Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Se l’appello si basa su censure di puro merito, il risultato sarà un ricorso inammissibile. Analizziamo il caso per capire meglio la distinzione tra giudizio di fatto e di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando due specifiche violazioni di legge e vizi di motivazione da parte dei giudici di merito:
1. Il diniego della sospensione del processo con messa alla prova.
2. La mancata prevalenza delle attenuanti generiche, già riconosciute, sulla recidiva contestata.
Entrambe le richieste miravano a ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole, ma si fondavano su elementi che la Cassazione ha ritenuto estranei al proprio ambito di valutazione.
I Motivi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambe le doglianze sollevate dall’imputato non riguardavano errori nell’applicazione della legge (errori di diritto), ma contestavano la valutazione dei fatti (giudizio di merito), che è di competenza esclusiva dei giudici dei primi due gradi di giudizio.
La Messa alla Prova e la Valutazione Discrezionale
Sul primo punto, la Corte d’Appello aveva negato la messa alla prova basandosi su una prognosi negativa circa la futura astensione dell’imputato dal commettere reati. Questa valutazione si fondava sui suoi numerosi precedenti penali e sull’inefficacia delle misure detentive e di sicurezza a cui era stato già sottoposto. La Cassazione ha stabilito che tale ragionamento, non essendo manifestamente illogico, costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.
Il Bilanciamento tra Attenuanti e Aggravanti
Anche il secondo motivo è stato considerato di puro merito. La decisione su come bilanciare le circostanze attenuanti e aggravanti (se far prevalere le une, le altre o considerarle equivalenti) rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Purché la motivazione sia logica e coerente, come nel caso di specie, la Cassazione non può intervenire per sostituire la propria valutazione a quella della Corte d’Appello. La sentenza impugnata aveva spiegato ragionevolmente perché le attenuanti dovessero essere considerate solo equivalenti all’aggravante della recidiva, e non prevalenti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della Corte si concentra sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione è consentito solo per violazioni di legge o per vizi di motivazione evidenti (illogicità manifesta, contraddittorietà). Non può essere utilizzato per chiedere una nuova e diversa valutazione delle prove o degli elementi di fatto, come la pericolosità sociale dell’imputato o l’opportunità di un certo trattamento sanzionatorio.
In entrambi i punti sollevati dal ricorrente, la Corte ha riscontrato una richiesta di riesame del merito. La decisione della Corte d’Appello era stata adeguatamente motivata e non presentava vizi logici tali da giustificare un annullamento. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ dei fatti. Chi intende presentare un ricorso deve concentrarsi su errori giuridici o palesi illogicità nella motivazione, non su una diversa interpretazione degli elementi fattuali. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di tremila euro.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non riguardavano errori di diritto, ma contestavano valutazioni di merito (giudizio di fatto) riservate esclusivamente ai giudici dei gradi inferiori, come la prognosi sulla futura condotta dell’imputato e il bilanciamento delle circostanze.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sulla pericolosità sociale di un imputato?
No, non direttamente. La valutazione sulla pericolosità sociale, che influenza decisioni come la concessione della messa alla prova, è un giudizio di fatto. In Cassazione si può contestare solo se la motivazione del giudice a supporto di tale valutazione è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, ma non la valutazione in sé.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile e si ravvisa una colpa del ricorrente nel proporlo, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte Costituzionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2002 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2002 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALMA CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego: a) della sospensione del processo con messa alla prova; b) della prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulla recidiva.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. La prima censura è di puro merito, con essa contestandosi la prognosi negativa di astensione dell’imputato da futuri reati, ostativa al beneficio e fondata sui numerosi ed eterogenei precedenti di costui e sulla sua sottoposízione a lunghe detenzioni ed a misure di sicurezza, evidentemente rivelatesi inefficaci: ragionamento, questo della Corte d’appello, non manifestamente illogico e, perciò, non sindacabile in questa sede.
2.2. Anche con il secondo motivo si chiede al giudice di legittimità un giudizio di fatto, che non gli compete. In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. E, nello specifico, la sentenza spiega ragionevolmente perché le circostanze addotte dalla difesa e poste a fondamento del riconoscimento di tali attenuanti ne giustifichìno un valore di equivalenza e non di prevalenza sulle aggravanti.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 1° dicembre 2025.