Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega la Genericità del Motivo
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È fondamentale che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e non una semplice ripetizione di argomenti già trattati. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga dichiarato tale proprio per la sua genericità, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni. Analizziamo insieme la vicenda per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo legale, aveva sollevato un unico motivo di doglianza: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Secondo la difesa, il giudice di merito aveva errato nel non riconoscere questa esimente. Il caso giunge quindi all’esame della Corte di Cassazione per la valutazione di legittimità della decisione impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza di tale declaratoria non è stata solo la conferma della sentenza d’appello, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici di legittimità hanno respinto l’impugnazione. La Corte ha rilevato che l’unico motivo presentato era affetto da “genericità”. Ma cosa significa esattamente? Nel linguaggio giuridico, un motivo è generico quando non si confronta specificamente con le ragioni esposte nel provvedimento che si sta contestando.
Nel caso di specie, il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure che erano già state adeguatamente esaminate e respinte con “corretti argomenti giuridici” dal giudice di merito. La Corte d’Appello, infatti, aveva spiegato in modo congruo e logico, nell’ultima parte della sua motivazione, perché l’articolo 131-bis non fosse applicabile a quella specifica fattispecie.
La Cassazione ha quindi ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso di legittimità non è una terza istanza di giudizio dove si possono semplicemente ripresentare le stesse argomentazioni. Al contrario, esso deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, come errori di diritto o difetti manifesti di motivazione. Essendo il ricorso una mera riproduzione di argomenti già disattesi, è stato inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. La redazione di un ricorso richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza che si vuole impugnare. È necessario individuare le specifiche lacune o gli errori nella motivazione del giudice precedente e articolare su di essi le proprie censure, evitando una sterile ripetizione di tesi già sconfessate. Un ricorso inammissibile non solo si rivela uno strumento processuale inefficace, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, che si trova a dover sostenere sia le spese del procedimento sia una sanzione pecuniaria. La strategia difensiva deve quindi essere mirata e tecnicamente ineccepibile per avere una reale possibilità di successo davanti alla Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato ‘generico’ quando si limita a riprodurre censure e argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice del grado precedente, senza confrontarsi criticamente e specificamente con le motivazioni della sentenza che si impugna.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della cassa delle ammende.
Per quale motivo specifico il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo sollevato, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., era una mera riproposizione di argomenti già valutati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi privo della necessaria specificità critica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40846 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40846 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a NUGHEDU DI SAN NICOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(Bullitta)
Rilevato che l’unico motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttiv censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giurid dal giudice di merito quanto alla ritenuta inapplicabilità dell’esimente d all’art. 131-bis cod. pen. per le ragioni congruamente argomentate nell’ult pagina della motivazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versament della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
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