Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7930 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7930 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a GELA il 26/03/1968 COGNOME nato a NAPOLI il 29/01/1960 COGNOME nato a NAPOLI il 05/02/1968
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, per quanto qui di interesse, la Corte di appello di Milano ha riformato – rideterminando la pena inflitta a NOME Salvatore e a NOME COGNOME – l pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME, NOME e a NOME COGNOME erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 56-614 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, tutti e tre gli imputati hanno proposto ricorso pe cassazione, a mezzo dei loro difensori;
che il primo motivo del ricorso del Celona è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati c riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
che, con il secondo motivo di ricorso, il COGNOME prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai prin enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851); che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficient congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilev come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagine 12 e 13 della sentenza impugnata);
che il primo motivo dei ricorsi del COGNOME e della COGNOME (redatti con un unico atto) inammissibile, in quanto avente a oggetto deduzioni prive di specificità, perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenz impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 13 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si s effettivamente confrontati; che, inoltre, le deduzioni – sia quelle formulate con riferimento posizione della COGNOME che quelle formulate con riferimento alla posizione del COGNOME – sono completamente versate in fatto, essendo dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzio dei fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
che anche i restanti motivi dei ricorsi del COGNOME e della COGNOME sono del tutto privi specificità, atteso che hanno a oggetto deduzioni meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 13 e 14 dell sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; che co particolare riferimento al quarto motivo, va ribadito che la graduazione della pena rientra nel discrezionalità del giudice di merito e che , nel motivare il diniego delle attenuanti generiche sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti deci o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagine 12 e 13 della sentenza impugnata);
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur9-3 -.-000,00 in favore della Cassa delleammende.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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COGNOME Il Presidente