Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7930 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7930 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2024 COGNOME CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, per quanto qui di interesse, la Corte di appello di Milano ha riformato – rideterminando la pena inflitta a COGNOME NOME e a COGNOME NOME – l pronuncia di primo grado con la quale NOME, COGNOME NOME e a COGNOME NOME erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 56-614 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, tutti e tre gli imputati hanno proposto ricorso pe cassazione, a mezzo dei loro difensori;
che il primo motivo del ricorso del COGNOME è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati c riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
che, con il secondo motivo di ricorso, il COGNOME prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione COGNOME pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai prin enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione COGNOME sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851); che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficient congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilev come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagine 12 e 13 COGNOME sentenza impugnata);
che il primo motivo dei ricorsi del COGNOME e COGNOME (redatti con un unico atto) inammissibile, in quanto avente a oggetto deduzioni prive di specificità, perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenz impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 13 COGNOME sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si s effettivamente confrontati; che, inoltre, le deduzioni – sia quelle formulate con riferimento posizione COGNOME COGNOME che quelle formulate con riferimento alla posizione del COGNOME – sono completamente versate in fatto, essendo dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzio dei fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione COGNOME legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
che anche i restanti motivi dei ricorsi del COGNOME e COGNOME COGNOME sono del tutto privi specificità, atteso che hanno a oggetto deduzioni meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 13 e 14 dell sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; che co particolare riferimento al quarto motivo, va ribadito che la graduazione COGNOME pena rientra nel discrezionalità del giudice di merito e che , nel motivare il diniego delle attenuanti generiche sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti deci o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagine 12 e 13 COGNOME sentenza impugnata);
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti pagamento delle spese processuali e COGNOME somma di euro 3.000,00 in favore COGNOME Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e COGNOME somma di eur9-3 -.-000,00 in favore COGNOME Cassa delleammende.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
COGNOME DEPOS
COGNOME
COGNOME Il Presidente