Ricorso inammissibile: i paletti della Cassazione su genericità e manifesta infondatezza
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ribadisce questi principi, dichiarando un ricorso inammissibile e fornendo importanti chiarimenti su come devono essere formulati i motivi di impugnazione per superare il vaglio di legittimità. Il caso analizzato offre uno spaccato chiaro delle ragioni che portano alla reiezione di un ricorso, in particolare quando le censure sono generiche o manifestamente infondate.
I fatti del caso
Un soggetto condannato per rapina impropria dalla Corte d’Appello di Catania decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi posti a fondamento dell’impugnazione erano essenzialmente due:
1. Un presunto vizio di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, contestando la configurabilità del reato di rapina impropria.
2. Un ulteriore vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e in prevalenza sulle aggravanti, inclusa la recidiva.
L’imputato, attraverso i suoi legali, cercava di ottenere una riconsiderazione della sua posizione, sia sotto il profilo del titolo di reato sia per quanto riguarda l’entità della pena.
Le ragioni del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici di legittimità è stata netta e ha seguito un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Il primo motivo: la genericità della censura
La Corte ha definito il primo motivo come ‘generico’. Questo perché, a fronte di una motivazione ritenuta adeguata da parte della Corte d’Appello sulla configurabilità della rapina impropria, il ricorrente non aveva indicato gli elementi specifici su cui si basava la sua critica. In pratica, il ricorso si era limitato a proporre una lettura alternativa e generica dei fatti, senza individuare i passaggi illogici o le carenze argomentative della sentenza impugnata. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare il merito della vicenda, ma di controllare la logicità e la correttezza giuridica della decisione dei giudici di grado inferiore. Un motivo generico non consente questo tipo di controllo.
Il secondo motivo: la manifesta infondatezza
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile, ma per ‘manifesta infondatezza’. Secondo la Corte, il giudice di merito, nel decidere se concedere o meno le attenuanti, non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua decisione sia supportata da un riferimento congruo agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato il diniego facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato e alle modalità della condotta, elementi che ne denotavano una ‘negativa personalità’. Questa valutazione, non essendo né irragionevole né illogica, è insindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri della procedura penale che regolano il giudizio di Cassazione. Il primo è il principio di specificità dei motivi di ricorso: chi impugna una sentenza ha l’onere di indicare con precisione le parti del provvedimento che contesta e le ragioni giuridiche della sua critica. Limitarsi a una critica generica o a una rilettura dei fatti equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio di merito, cosa che non rientra nelle sue competenze. Il secondo pilastro è la natura del controllo sulla motivazione: la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può solo annullare la decisione se la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Nel caso in esame, le motivazioni della Corte d’Appello, sia sulla qualificazione del reato sia sul diniego delle attenuanti, sono state ritenute logiche e coerenti con le prove processuali.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che la strada per un ricorso in Cassazione è stretta e richiede un’argomentazione tecnica e puntuale. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: le impugnazioni non possono essere tentativi esplorativi, ma devono fondarsi su vizi concreti e dimostrabili della sentenza, altrimenti il rischio di inammissibilità è estremamente elevato.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato ‘generico’?
Un motivo è ritenuto generico quando non individua specificamente i punti della sentenza impugnata che si contestano e le ragioni di diritto o di logica a sostegno della critica, limitandosi a proporre una lettura alternativa dei fatti. Ciò impedisce al giudice di legittimità di esercitare il proprio controllo.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, per negare le attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito faccia un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi (come precedenti penali o modalità della condotta) o all’assenza di elementi positivi, senza dover analizzare tutti gli aspetti favorevoli o sfavorevoli.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31905 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina contestato, è generico poiché a fronte di una motivazione adeguata del provvedimento impugnato rispetto alla configurabilità del delitto di rapina impropria, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’irnpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, essendosi di fatto il ricorrente limitato a proporre una lettura generica ed alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e in prevalenza sulle contestate aggravanti inclusa la recidiva, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag sui precedenti penali dell’imputato e le modalità della condotta che ne denotano la negativa personalità) in assenza di qualsiasi profilo di irragionevolezza o illogicità nella determinazione del trattamento sanzionatorio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente