Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega Genericità e Manifesta Infondatezza
Quando un ricorso arriva in Corte di Cassazione, deve superare un vaglio di ammissibilità prima che i giudici possano esaminarne il merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio pratico di quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale per genericità e manifesta infondatezza. Il caso riguarda una condanna per furto aggravato, confermata in appello, e la successiva impugnazione davanti ai giudici di legittimità.
I Fatti del Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine con la condanna di un imputato da parte del Giudice per le indagini preliminari (GUP) per il reato di furto in abitazione aggravato, previsto dagli articoli 624 bis e 625 n. 2 del codice penale. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello, che ha ritenuto corretta sia l’affermazione di responsabilità che la pena inflitta.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico, ma articolato, motivo di impugnazione.
I Motivi del Ricorso: Una Duplice Contestazione
Il ricorrente ha contestato la sentenza d’appello su due fronti principali:
1. Mancato proscioglimento: Si lamentava la violazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, che prevede l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente determinate cause di non punibilità, come l’evidenza dell’innocenza.
2. Trattamento sanzionatorio: Si criticava la quantificazione della pena, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale per aver riparato al danno (art. 62 n. 6 c.p.).
La Decisione della Cassazione: Analisi sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o dell’entità della pena, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che il ricorso non possiede i requisiti minimi per essere discusso.
La Corte ha suddiviso la sua analisi in base ai due punti sollevati dal ricorrente, evidenziando difetti diversi ma ugualmente fatali per l’esito dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Per quanto riguarda la richiesta di proscioglimento, la Corte l’ha liquidata come “generica”. Ciò significa che il ricorrente non ha specificato in modo chiaro e dettagliato le ragioni giuridiche e fattuali per cui la sentenza d’appello sarebbe stata errata, limitandosi a una doglianza astratta.
Sul trattamento sanzionatorio, invece, il motivo è stato ritenuto “manifestamente infondato”. La Corte ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era logica e priva di vizi evidenti. In particolare, ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: nel negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che si concentri sugli elementi ritenuti decisivi, implicitamente rigettando tutti gli altri.
Di conseguenza, non avendo superato il filtro di ammissibilità, il ricorso è stato respinto. L’imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza sottolinea un aspetto cruciale del processo penale: un ricorso, specialmente in Cassazione, non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati nei gradi di merito. Deve essere specifico, puntuale e criticare in modo logico-giuridico i vizi della sentenza impugnata. La genericità e la manifesta infondatezza sono ostacoli insormontabili che portano non solo al rigetto, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente validi, capaci di superare il severo vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta di proscioglimento è stata considerata generica, mentre le contestazioni relative alla pena e alle attenuanti sono state giudicate manifestamente infondate.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Secondo la Corte, un motivo è generico quando non articola in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto per cui la decisione impugnata sarebbe errata, limitandosi a una contestazione vaga e non circostanziata.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No. La Corte ha ribadito il principio secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover prendere in esame e confutare ogni singolo aspetto favorevole dedotto dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12910 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12910 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a POGGIARDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 17 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia del Gup del Tribunale cittadino con la quale l’imputato era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo – con il quale il ricorrente contesta la violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e al trattamento sanzionatorio in relazione alla quantificazione della pena, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla attenuante di cui all’art.62 n.6 cod. pen. – è:
-generico quanto alla richiesta di proscioglimento;
– manifestamente infondato con riferimento al trattamento sanzionatorio in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficie che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024