Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza di condanna. È necessario formulare motivi specifici, chiari e pertinenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un esempio pratico di come un ricorso inammissibile venga rigettato per genericità e manifesta infondatezza, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare.
I fatti del caso
Un individuo, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di falsa testimonianza (previsto dall’art. 372 del codice penale), decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi su cui si basava l’impugnazione erano principalmente due:
1. Una critica generale all’accertamento del reato e alla motivazione della sentenza di secondo grado, ritenuta illogica e contraddittoria.
2. La lamentela per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Il ricorrente chiedeva, in sostanza, un riesame completo della sua posizione, contestando sia la valutazione delle prove sia la determinazione della sanzione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi proposti e li ha ritenuti entrambi non meritevoli di accoglimento, giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione finale impedisce ogni ulteriore esame nel merito della vicenda processuale, rendendo definitiva la condanna della Corte d’Appello.
Le motivazioni: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale, che definiscono i limiti del giudizio di legittimità. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a qualificare il ricorso inammissibile.
Il primo motivo: la genericità della censura
La Cassazione ha osservato che il primo motivo di ricorso era “generico”. Il ricorrente si era limitato a censurare la motivazione della sentenza d’appello senza però indicare in quale parte specifica e per quali precise ragioni essa dovesse considerarsi “manifestamente illogica o contraddittoria”.
Questo tipo di critica non è ammesso in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare con precisione il vizio della sentenza e argomentare in modo puntuale le ragioni della sua sussistenza. In assenza di tale specificità, il motivo diventa una mera richiesta di riesame del merito, estranea alle funzioni della Suprema Corte.
Il secondo motivo: la manifesta infondatezza
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte lo ha definito “manifestamente infondato”.
La ragione è semplice: la Corte d’Appello aveva già specificato nella sua sentenza che non erano emersi fatti “obiettivamente idonei a dimostrare la minor offensività del reato”. In altre parole, il giudice di secondo grado aveva già fornito una motivazione chiara e logica per la sua decisione. Pretendere il riconoscimento delle attenuanti senza portare nuovi e validi argomenti o senza contestare specificamente la logicità del ragionamento del giudice d’appello, rende il motivo palesemente privo di fondamento.
Conclusioni: le implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti di forma e sostanza. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per il condannato, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La decisione insegna che le impugnazioni devono essere redatte con la massima cura e precisione tecnica. Non basta lamentare un’ingiustizia percepita; è indispensabile tradurre questa lamentela in vizi giuridici specifici, dimostrando dove e come il giudice precedente ha errato. In caso contrario, il ricorso è destinato a scontrarsi con il filtro di ammissibilità, che serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario e a riservare l’attenzione della Suprema Corte alle questioni di reale importanza giuridica.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato “generico”?
Un ricorso è considerato generico quando critica la motivazione di una sentenza senza indicare specificamente quale parte di essa sarebbe illogica o contraddittoria e per quali precise ragioni. Una critica generale non è sufficiente.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “manifestamente infondato”?
Significa che il motivo è palesemente privo di qualsiasi base giuridica o fattuale. Nel caso specifico, la richiesta di attenuanti era infondata perché la Corte d’Appello aveva già motivato in modo adeguato la sua decisione di non concederle, e il ricorrente non ha offerto argomenti validi per contestare tale motivazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono duplici: il ricorso viene respinto senza che la Corte esamini il merito della questione e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46468 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46468 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 16/01/1988
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente l’accertamento del reato di cui all’art. 372 cod. pen., è generico, censurandosi la motivazione senza indicare in quale parte e per quali ragioni la stessa dovrebbe ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria;
rilevato che è manifestamente infondato anche il motivo concernente il mancato riconoscimento delle generiche, avendo la Corte di . appello specificato che non erano emersi fatti obiettivamente idonei a dimostrare la minor offensività del reato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil-a in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere NOME
GLYPH
La Presidente