Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Replicare le Stesse Difese
Un ricorso inammissibile è l’esito che ogni avvocato teme quando si rivolge alla Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi di appello possano portare a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo definitivamente la porta a un nuovo esame del caso. La vicenda riguarda un imprenditore condannato per vari reati di bancarotta, il cui tentativo di contestare la sentenza di secondo grado si è scontrato con i rigidi paletti procedurali del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di primo grado del Tribunale di Sondrio, che aveva condannato un imprenditore per una serie di reati fallimentari, tra cui bancarotta distrattiva, documentale, fraudolenta, preferenziale e impropria da falso in bilancio, infliggendo una pena di tre anni di reclusione.
La Corte d’Appello di Milano, in un secondo momento, aveva parzialmente riformato la decisione. Pur confermando la responsabilità penale per i reati principali, aveva rideterminato la pena in due anni e quattro mesi e dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi d’imputazione minori. Insoddisfatto, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la sussistenza dell’elemento soggettivo, ovvero l’intenzionalità, per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta impropria.
Le Ragioni del Ricorso e il Principio del Ricorso Inammissibile
I motivi presentati dall’imputato si concentravano sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione riguardo alla sua volontà di commettere i reati. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente provato il dolo specifico richiesto per tali fattispecie.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere queste argomentazioni, definendole inammissibili per due ragioni fondamentali:
1. Invasione del Merito: I motivi sollevati tendevano a una rivalutazione dei fatti e delle prove, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire la vicenda.
2. Genericità e Ripetitività: Il ricorso è stato giudicato una “pedissequa reiterazione” dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. Invece di formulare una critica argomentata e specifica contro le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado, la difesa si è limitata a riproporre le stesse tesi. Questo comportamento rende il ricorso inammissibile perché non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di contestare puntualmente la decisione impugnata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 43036/2023, ha chiarito che un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata. Non è sufficiente ripetere doglianze già disattese. La mancanza di specificità, che deriva proprio dalla mancata correlazione tra le argomentazioni della decisione e quelle dell’impugnazione, conduce inevitabilmente all’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse, in realtà, fornito una motivazione congrua e logica sulle questioni sollevate, indicando specificamente le pagine della sentenza in cui venivano affrontati e risolti i dubbi sull’elemento soggettivo dei reati. Ignorare questa motivazione e riproporre le stesse argomentazioni equivale a presentare un ricorso solo “apparente”, privo della specificità richiesta dalla legge.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un rimedio straordinario che richiede motivi di impugnazione precisi, pertinenti e critici verso la sentenza di appello. La mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti trasforma l’impugnazione in un atto sterile e processualmente inefficace, destinato a essere dichiarato inammissibile. Per l’imputato, ciò ha significato la condanna definitiva al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, oltre alla conferma della condanna penale.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello e tendevano a una rivalutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Cosa si intende per ‘ricorso non specifico’ o ‘generico’?
Un ricorso è considerato non specifico o generico quando non contiene una critica argomentata e puntuale della decisione impugnata, ma si limita a riproporre le medesime tesi difensive già esposte e rigettate nei gradi di merito, senza confrontarsi con la motivazione del giudice precedente.
Qual è la conseguenza principale di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è che il ricorso non viene esaminato nel merito, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile, e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43036 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43036 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da –
NOME nato a SONDRIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
(Iato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del 15.11.2022 con cui la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato limitatamente alla pena rideterminata in anni due e mesi quattro di reclusio con prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulla restante aggrava di cui all’art.219 comma 2 n.1 I.f., e ai reati di cui ai capi C ed E dichiara per prescrizione – confermando nel resto, la pronuncia di primo grado emessa data 14.09.2021 dal Tribunale di Sondrio, che aveva dichiarato la responsabil dell’imputato per i reati di bancarotta distrattiva, bancarotta documen fraudolenta e semplice, bancarotta preferenziale e bancarotta impropria da fa in bilancio di cui ai capi a), b), c) d), e) ritenendo assorbito nel capo b) i bancarotta semplice per aggravamento del dissesto di cui al capo f), e lo av condannato alla pena di anni tre di reclusione.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che contesta violazione di legg vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo riguardo al capo a) inerente la bancarotta fraudolenta distrattiva – ed i motivo di ricorso – che denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussiste dell’elemento soggettivo con riguardo al capo d) inerente la bancarotta improp – sono indeducibili perché fondati su motivi che impingono il merito de regiudicanda, e si risolvono, per altro verso, nella pedissequa reiterazione di già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendos stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza ogg di ricorso (che alle pagg. 12, 13 e 15, 16 ha indicato le ragioni affer sussistenza dell’elemento soggettivo in relazione sia al reato di cui al capo a quello di cui al capo D);
Considerato che il secondo motivo di ricorso che deduce mancanza di motivazione con riferimento al capo b) inerente la bancarotta fraudolenta generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni gi discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifi che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a me dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla manc di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle p a fondamento dell’impugnazione (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata in cui t
l’altro si evidenzia che l’appello non aveva contestato la materialità del r nell’affrontare il profilo soggettivo si fa riferimento anche a situazione conta 31.12.2012 antecedente quindi al 2013);
Letta la memoria difensiva pervenuta in atti che adduce argomenti che non consentono di superare gli indicati profili di inammissibilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 04.10.2023.