Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23781 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da RAGIONE_SOCIALE, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 624 n. 4 cod. pen. (capo B della rubrica).
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Carenza e manifesta illogicità della motivazione per mancata assoluzione della imputata, insussistenza della ipotesi del concorso ex art. 110 cod. pen. e della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen.; 2. Mancato riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche in rapporto di prevalenza con la contestata aggravante.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che le deduzioni riguardanti i profili di responsabilità individuati a carico della imputata risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza.
Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia di condanna e della ricorrenza dell’aggravante contestata risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Considerato che la sentenza è sorretta da motivazione adeguata anche in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito ritenuto di non concedere le circostanze generiche con giudizio di prevalenza sull’aggravante in ragione della negativa personalità dell’imputata, gravata da precedenti anche specifici.
Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il residente