Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42458 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte d’appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con inammissibilità nel resto;
udito il difensore nella persona dell’AVV_NOTAIO del foro di FIRENZE in difesa di NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19/10/2023, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale monocratico di Firenze, rideterminando la pena inflitta a NOME per i delitti allo stesso ascritti (artt. 81, 484, 491, e 648 cod.pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Vizio della motivazione perchØ omessa in ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi dei delitti contestati, atteso che con la sua stringata motivazione la Corte di appello si era limitata ad utilizzare clausole di stile, richiamando come unico elemento costitutivo la testimonianza
della COGNOME, senza confrontarsi in alcun modo con i motivi di appello, non solo quanto agli elementi costitutivi ed effettive caratteristiche della condotta, ma anche quanto alla affermata ricorrenza di un tentativo per come specificamente dedotto con i motivi di appello.
2.2. Violazione di legge ed illogicità della motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio in considerazione della mancata esclusione della recidiva e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la motivazione Ł errata in quanto la Corte di appello non si Ł resa conto che era stata richiesta una rivalutazione del caso concreto, con conseguente adeguamento della pena.
La difesa del ricorrente ha concluso oralmente in udienza chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con motivi generici e non consentiti .
La difesa del ricorrente, con il primo motivo, contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, sostenendo la mancata considerazione dell’effettiva ricorrenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, senza confrontarsi con le argomentazioni, logiche ed saldamente ancorate sulle situazioni di fatto, come ricostruite dalla Corte di appello, che ha evidentemente disatteso la effettiva rilevanza degli argomenti richiamati anche in questa sede, in modo del tutto reiterativo, dalla difesa, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazione di responsabilità a carico del NOME (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01). La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 3 e seg. della sentenza impugnata, rilevando esplicitamente come non fosse possibile accedere alla tesi difensiva, anche quanto alla portata della documentazione evocata ed alla attendibilità della teste COGNOME, tenuto conto della complessiva ricostruzione che ha reso evidente ed oggettivamente riscontrabile la modifica dell’assegno, con inserimento di dati non rispondenti al reale beneficiario e contraffazione del titolo. La Corte di appello ha conseguentemente escluso, con motivazione immune da illogicità, qualsiasi portata risolutiva agli argomenti difensivi, specificando anche portata e caratteristiche della ingiusta utilità ottenuta, essendo emerso in modo inequivoco l’incasso dell’assegno da parte del COGNOME NOME. ¨ stato, inoltre, evidenziato come il ricorrente non avesse ricevuto l’assegno dal titolare del diritto di spendita, così come si Ł chiarito che l’assegno risultava evidentemente contraffatto nella parte relativa al beneficiario. ¨, dunque, da rilevare che, nel suo argomentare, la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata la consumazione del delitto di cui all’art. 640 cod.pen., con ciò disattendendo la allegazione del tutto generica in ordine alla ricorrenza di un tentativo.
Del tutto generico ed aspecifico il secondo motivo in tema di trattamento sanzionatorio; il ricorrente all’evidenza non si confronta con la motivazione della Corte di appello che, preso atto dell’erroneo computo della pena realizzato dal primo giudice, non solo, contrariamente a quanto dedotto, ha concesso le circostanze attenuanti generiche, ma le ha anche ritenute equivalenti alla recidiva contestata, così giungendo alla irrogazione di una diversa pena, minore, rispetto a quella applicata dal giudice di primo grado. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto.
NŁ risulta specifica l’impugnazione inerente alla riconosciuta recidiva, in quanto nel ricorso, in luogo che contesare gli elementi fondanti l’accertamento di pericolosità che ha condotto alla sua applicazione ci si limita a suggerire che “avrebbe potuto essere esclusa”, con una evidente sollecitazione di un nuovo giudizio di fatto, estraneo all’ambito di cognizione della Corte di legittimità, che peraltro risulta richiesto con generici richiami alla necessità di ridurre la pena nell’atto di appello, riduzione peraltro applicata nella sentenza impugnata, sia pure attraverso diverse valutazioni.
Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 23/10/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME