Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Riesame del Merito
Presentare un ricorso in Cassazione non significa avere una terza occasione per discutere i fatti di una causa. La Corte Suprema di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione delle leggi, non ricostruire gli eventi. Una recente ordinanza chiarisce perfettamente quando un ricorso inammissibile viene rigettato perché cerca, in modo velato, di ottenere proprio un nuovo giudizio sui fatti. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che, pur dichiarando estinti per prescrizione i reati di violenza privata e percosse in concorso, aveva confermato la responsabilità degli imputati ai fini civili. Ciò significa che, sebbene non più punibili penalmente per il tempo trascorso, gli imputati erano stati comunque ritenuti responsabili dei danni causati alle parti civili e condannati al risarcimento.
Contro questa decisione, gli imputati hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione. Essi lamentavano, essenzialmente, una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici d’appello avessero valutato erroneamente le prove a loro carico.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: l’impossibilità di rivalutare il merito della vicenda. I ricorsi, sebbene formalmente presentati come denunce di violazione di legge, in realtà miravano a contestare l’interpretazione delle prove data dai giudici dei gradi precedenti, un’operazione preclusa in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali della procedura penale che portano alla declaratoria di inammissibilità.
La Genericità dei Motivi
In primo luogo, i motivi del ricorso sono stati giudicati “generici”. Gli imputati si sono limitati a criticare l’esito della valutazione probatoria, senza però individuare specifiche violazioni delle norme procedurali o sostanziali. Pretendevano di “mettere in discussione il merito della regiudicanda”, ovvero il giudizio sui fatti già consolidato, a fronte di una valutazione delle prove che la Corte ha definito “conforme” tra primo e secondo grado.
Il Principio di Autosufficienza del Ricorso
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, i ricorrenti non hanno rispettato il principio di “autosufficienza”. Questo principio impone a chi ricorre in Cassazione di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari per decidere, senza che i giudici debbano andare a cercare atti e documenti nei fascicoli dei gradi precedenti. Nel caso specifico, gli imputati lamentavano il “travisamento” di alcune prove dichiarative, ma non hanno adempiuto all’onere di trascrivere integralmente i verbali di tali prove nel loro ricorso. Senza questa trascrizione, la Corte non aveva gli strumenti per valutare se la lettura data dai giudici di merito fosse stata effettivamente distorta o illogica.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere insoddisfatti dell’esito di un processo per ottenere una revisione. È necessario articolare censure precise, che riguardino la violazione di norme o vizi logici manifesti della motivazione, e non la semplice interpretazione dei fatti.
Inoltre, il principio di autosufficienza impone un onere di diligenza non trascurabile: il ricorso deve essere un documento completo, che metta la Corte nelle condizioni di giudicare sulla base di quanto in esso riportato. In assenza di questi requisiti, l’esito non può che essere una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, di una sanzione pecuniaria e del risarcimento in favore delle parti civili, come accaduto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici e, invece di denunciare una reale violazione di legge o un vizio logico della motivazione, tentano di ottenere un nuovo esame dei fatti. Viene dichiarato inammissibile anche quando non rispetta i requisiti formali, come il principio di autosufficienza.
Cosa significa che un ricorso non rispetta il principio di autosufficienza?
Significa che il ricorso non contiene tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di decidere sulla base del solo testo dell’atto. Ad esempio, se si lamenta l’errata interpretazione di una testimonianza, è obbligatorio trascriverne il contenuto integrale nel ricorso stesso, altrimenti il motivo è inammissibile.
Se un reato viene dichiarato prescritto, la responsabilità per i danni viene annullata?
No. Come dimostra questo caso, il giudice può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione ma, al contempo, confermare la condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile, qualora ritenga comunque provata la responsabilità dell’imputato ai soli fini civili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14274 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14274 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a TUGLIE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a TUGLIE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MAGLIE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MAGLIE il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME a PARABITA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a TUGLIE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME COGNOME NOME a TUGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 22 marzo 2021, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 110 e 610 cod. pen. e nei confront sola COGNOME NOME per il delitto di cui all’art. 581 cod. pen., ha dichiarato non doversi proce nei confronti degli imputati in ordine ai delitti loro rispettivamente ascritti perché est prescrizione (fatti commessi in Gallipoli il 6 gennaio 2014), con conferma della responsabilit agli effetti civili; COGNOME
che con memorie pervenute in data 15 gennaio 2024, i difensori delle parti civili costitui COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME hanno insistito per la declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili medesime per il presente grado di giudizio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che i due proposti motivi, di contenuto sostanzialmente identico, con i quali si contest sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge (artt. 129 e 531 cod. proc. pen. e 610 e cod. pen.) e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di responsabilità degli imputati effetti civili, per erronea valutazione delle prove, sono generici e non consentiti in questa s perché senza neppure adempiere correttamente all’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, tramite la produzione dei verbali integrali delle prove dichiarative che si assumono travisate, pretendono di mettere in discussione il merito della regiudicanda, pur a fronte di conforme apprezzamento delle prove stesse;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da ciascuna delle parti civili, COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME, per i presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 per ciascuna, oltre accessori di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido tra loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute presente giudizio dalle parti civili, COGNOME NOME e NOME COGNOME, che liquida, pe ciascuna di esse, in complessivi Euro 1.500, oltre accessori di legge.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consiglir estensore
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Il Presidente