Ricorso inammissibile: quando la Cassazione respinge l’appello?
Presentare un ricorso in Cassazione richiede il rispetto di regole precise. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per ottenere un nuovo giudizio. Un’ordinanza recente chiarisce i confini del giudizio di legittimità, spiegando perché un ricorso inammissibile viene respinto quando si basa su motivi generici o sulla pretesa di una nuova valutazione dei fatti. Analizziamo il caso di un automobilista condannato per aver evitato i pedaggi autostradali e le ragioni che hanno portato la Suprema Corte a confermare la sua condanna.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per aver eluso ripetutamente il pagamento dei pedaggi autostradali. La sua strategia consisteva nell’utilizzare un’automobile noleggiata lo stesso giorno in cui iniziavano i passaggi illeciti. Questo stratagemma, secondo i giudici, era finalizzato a rendere difficile l’identificazione dell’autore del reato e a evitare una corretta qualificazione giuridica del fatto, scongiurando l’applicazione di norme meno severe come quella sull’insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.).
Insoddisfatto della decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, articolandolo su tre motivi principali: una presunta illogicità della motivazione, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici supremi hanno ribadito un principio fondamentale: il loro compito non è quello di riesaminare le prove o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di “legittimità”, volto a verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente, non un terzo grado di giudizio sul fatto.
Le motivazioni e il ricorso inammissibile
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su un’analisi precisa di ciascun motivo presentato dalla difesa.
Il primo motivo, con cui si contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, è stato respinto perché la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il ricorrente, in sostanza, proponeva una diversa lettura delle prove, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e priva di vizi.
Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), è stato giudicato inammissibile per due ragioni. In primo luogo, la richiesta era generica, specialmente alla luce della reiterazione dei comportamenti illeciti da parte dell’imputato, che la Corte d’Appello aveva definito “pedissequa” e “per nulla occasionale”. In secondo luogo, e in modo decisivo, la questione non era mai stata sollevata nel giudizio d’appello, rendendola una doglianza nuova e, come tale, inammissibile in Cassazione.
Infine, anche il terzo motivo, riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto generico. La Corte d’Appello aveva correttamente giustificato il diniego sulla base dei precedenti penali specifici del ricorrente e della serialità della sua condotta. Poiché la pena inflitta era già il minimo previsto dalla legge, il ricorrente non poteva lamentarsi della decisione.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce con forza i limiti del ricorso per Cassazione. Non si può utilizzare questo strumento per ottenere una terza valutazione del merito della vicenda. I motivi di ricorso devono individuare vizi specifici di legge o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a proporre una tesi alternativa. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende. Questo principio serve a scoraggiare appelli dilatori o palesemente infondati, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove di un processo?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito, come chiarito nell’ordinanza, non è quello di ricostruire i fatti o di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Cosa rende un motivo di ricorso ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un motivo è considerato generico quando non individua uno specifico errore di diritto o un vizio logico nella sentenza impugnata, ma si limita a contestare la valutazione del giudice di merito offrendo una lettura alternativa dei fatti o ripetendo argomenti già esaminati, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4117 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4117 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 19/12/1990
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Salvatore;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza del motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati proce una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rile comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la pr valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cogni mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed event altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicit ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sen impugnata, che indica lo specifico raggiro del ricorrente, che gli aveva conse di ottenere il compendio del reato, effettuato con una automobile da lui nolegg lo stesso giorno nel quale erano iniziati gli indebiti passaggi autostradal pagamenti di pedaggi, così da scongiurare il pericolo di una non corr identificazione dell’autore del fatto e una più benevola qualificazione giuri esso ai sensi dell’art. 641 cod.pen.);
che il secondo motivo, in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131 cod.pen., oltre a non essere stato dedotto in appello, risulta gene considerazione dell’assunto della Corte circa la pedissequa reiterazione comportamenti illeciti in forma per nulla occasionale;
che il terzo motivo è generico rispetto alla motivazione con la quale la C di appello (a fg. 3 della sentenza impugnata) ha escluso il riconoscimento d circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali specifici e reiterazione della condotta, confermando il minimo edittale della pena del qual ricorrente non può dolersi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 29/10/2024.