Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e legalmente ammessi. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto dell’istanza, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a tale esito, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania, emessa il 15 gennaio 2025. La condanna riguardava il reato previsto dall’articolo 73 del d.P.R. 309/1990, una norma che disciplina i reati in materia di sostanze stupefacenti. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando il giudizio sulla sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 novembre 2025, ha esaminato il ricorso. Dopo aver udito la relazione del Consigliere e analizzato gli atti, la Corte ha preso una decisione netta: il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due argomenti principali. In primo luogo, il motivo del ricorso è stato giudicato ‘non consentito dalla legge’. Questo significa che le ragioni addotte dal ricorrente non rientravano tra quelle che possono essere legittimamente presentate in sede di Cassazione, che è un giudizio di legittimità e non di merito.
In secondo luogo, e in ogni caso, il motivo è stato ritenuto ‘generico’. Un motivo di ricorso è generico quando non articola critiche specifiche e dettagliate contro il provvedimento impugnato, ma si limita a riproporre questioni già valutate o a esprimere un generico dissenso. La legge processuale penale, in particolare l’articolo 599 bis c.p.p. citato nel provvedimento, richiede una specificità rigorosa per evitare che la Corte Suprema sia chiamata a riesaminare l’intero processo, compito che spetta invece ai giudici di primo e secondo grado.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza di redigere ricorsi chiari, specifici e giuridicamente fondati. Un ricorso inammissibile non è un semplice rigetto, ma una sanzione processuale che chiude definitivamente la porta a un ulteriore esame del caso e impone costi aggiuntivi. Per gli operatori del diritto, questa decisione serve come monito sulla necessità di una preparazione meticolosa dell’atto di impugnazione, evitando formule vaghe o contestazioni che esulano dai poteri del giudice di legittimità. Per i cittadini, sottolinea come l’accesso alla giustizia debba avvenire nel rispetto delle regole procedurali, la cui violazione può avere conseguenze economiche dirette.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato è stato ritenuto non consentito dalla legge e, comunque, generico, non rispettando i requisiti di specificità richiesti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato oggetto della sentenza impugnata?
La sentenza impugnata riguardava una condanna per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, relativo alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1169 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1169 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 22289/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p. (condanna reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e, comunque, perché generico;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.